Ribaltamento costi polizia locale: iniziativa assessore competente e danno da mancata entrata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 106 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ribaltamento sui privati dei costi del personale di polizia locale impiegato per eventi privati, l’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017, conv. con modif. in l. n. 96/2017, è norma precettiva e di immediata applicazione, ma necessita di un regolamento attuativo per definire le modalità di pagamento e le esclusioni. La potestà di iniziativa regolamentare spetta esclusivamente all’assessore competente per materia, individuato nel titolare della delega alla polizia municipale, non essendo configurabili iniziative congiunte o diffuse degli altri assessori. La mancata predisposizione e trasmissione alla Giunta dello schema di regolamento configura colpa grave e genera un danno erariale da mancata entrata certo, attuale e concreto, quantificabile e rideterminabile in via equitativa.

Il Fatto

La Procura regionale evocava in giudizio cinque assessori del Comune di Napoli per un’ipotesi di danno erariale da mancata entrata, quantificato in complessivi euro 900.891,66. Si contestava loro di avere omesso o ritardato la predisposizione e la trasmissione alla Giunta dello schema di regolamento attuativo del ribaltamento sui privati dei costi sostenuti per il personale di polizia locale impiegato in eventi privati, in violazione dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017.

La vicenda traeva origine da un esposto e da un articolo di stampa, oltre che da informative della Guardia di Finanza. Il comandante della polizia municipale aveva più volte sollecitato gli assessori competenti, trasmettendo uno schema di regolamento. Gli addebiti erano ripartiti tra i convenuti in base al periodo di carica. Tutti si costituivano, contestando gli elementi della responsabilità e chiedendo, in subordine, la rideterminazione del danno e il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio conferma la giurisdizione contabile, ravvisando il rapporto di servizio che lega l’Ente agli assessori, inseriti per incarico politico nell’apparato amministrativo. Respinge poi l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dei criteri di quantificazione del danno: la Procura ha mutuato i criteri del regolamento approvato nel 2023, calcolando i costi anno per anno e imputandoli in percentuale a ciascun assessore.

Sul merito, la Corte affronta il profilo della competenza. Il criterio della competenza trasversale seguito dal requirente non è coerente con la fattispecie. L’art. 5 del disciplinare per l’attività deliberativa della Giunta radica l’iniziativa in capo all’assessore competente per materia. Nel caso concreto, la materia afferisce alla disciplina dell’impiego della polizia locale, sicché la potestà spetta ai soli assessori alla polizia municipale. Le note di sollecito indirizzate agli altri assessori sono inidonee a derogare al riparto di competenze e a fondare la responsabilità. Da qui l’incompetenza ratione materiae degli assessori allo sport, alla cultura e al bilancio.

Quanto agli assessori competenti, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017 è precettivo e di immediata applicazione, ma richiede un regolamento attuativo, la cui adozione spetta alla componente politica. Il regolamento del 2012 sui servizi aggiuntivi, subordinato a richiesta dei privati e ad accordo negoziale, non è sovrapponibile al ribaltamento dei costi, obbligatorio per legge. Il patrocinio comunale, da solo, non esclude il ribaltamento, occorrendo una specifica attestazione degli organi politici su ciascun evento.

Per la prima assessora, la Corte ravvisa un obbligo di attivazione motu proprio e una inerzia ingiustificabile, con colpa grave a partire dalla seconda nota di sollecito, che accludeva lo schema. Il danno è certo, attuale e concreto: gli ipotetici interventi modificativi della Giunta e del Consiglio non interrompono il nesso causale. La quantificazione attorea è rideterminata in via equitativa, scomputando i costi degli eventi sino alla data di scusabilità e quelli delle partite a porte chiuse nel periodo Covid-19, per difetto del requisito dell’incidenza sulla circolazione.

Per il secondo assessore, la Corte ravvisa una condotta negligente protratta per circa ventuno mesi, con danno da mancata entrata. Respinge la tesi della partita di giro: i mancati incassi integrano di per sé danno erariale, indipendentemente dalla loro destinazione alla contrattazione integrativa. La quantificazione è ridotta equitativamente, in ragione del rallentamento amministrativo da emergenza pandemica, del primo anno di rodaggio e della tardiva ma intervenuta iniziativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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