Improcedibile giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 60 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendere il conto grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, cioè su chi gestisce un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock. La mera elencazione di beni inventariati, destinati all’uso continuativo dell’ufficio, non integra una gestione di magazzino. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza è pertanto improcedibile per carenza dei presupposti normativi.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è stata investita del giudizio di conto relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2020 resa da un consegnatario di beni mobili in servizio presso il Settore Sport e Politiche Giovanili di un Comune. Con la relazione del magistrato istruttore è emerso che il conto era stato trasmesso all’Ente oltre il termine previsto dalla normativa vigente e che lo stesso risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno.

Il magistrato istruttore ha inoltre rilevato che l’atto depositato non era tecnicamente qualificabile come conto giudiziale, poiché la gestione ricompresa non riguardava beni o materie per i quali il consegnatario avesse un debito di custodia, bensì attrezzature, arredi e strumentazioni in uso presso l’ufficio. All’udienza pubblica il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23, sui consegnatari con debito di custodia.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, ha precisato il discrimine. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio chiarisce il criterio quantitativo e qualitativo. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento: si configura allora una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e conseguente obbligo di conto. Restano fermi, per i beni di consumo giacenti e costituenti scorte operative, gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.

Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultavano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenziava la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia in senso tecnico: vengono meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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