Cessione di beni in liquidazione e discontinuità aziendale escludono il trasferimento d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8844 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censura l’accertamento circa la sussistenza degli estremi di un trasferimento d’azienda è inammissibile, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La questione di legittimità costituzionale non può integrare un autonomo motivo di ricorso per cassazione, ma può essere sollevata solo a sostegno di un motivo, a condizione che la relativa prospettazione si confronti con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della non manifesta infondatezza. Il giudice di ultima istanza è esonerato dall’obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando sussista una delle ipotesi dell’acte éclairé o dell’acte clair.

Il Fatto

Un dipendente di una società del gruppo Alitalia, dichiarata insolvente e posta in amministrazione straordinaria, veniva licenziato nel 2011 per cessazione dell’attività. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che tra le società del gruppo e la società acquirente fosse intervenuta una cessione del compendio aziendale, con conseguente applicabilità della disciplina sul trasferimento d’azienda e del diritto ad essere assunto dalla cessionaria.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la configurabilità di un trasferimento d’azienda, trattandosi di cessione di singoli beni con finalità liquidatoria. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, volto a censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, co. 4-bis, L. n. 428/1990, della legge Marzano e dell’art. 2112 cod. civ., per plurime ragioni. In primo luogo, l’accertamento circa la sussistenza degli estremi di un trasferimento d’azienda costituisce una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità quando risulti adeguatamente motivata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che la cessione aveva riguardato singoli beni ed era stata effettuata dal commissario straordinario con finalità esclusivamente liquidatoria.

In secondo luogo, l’accertamento del giudice d’appello si fondava sulle valutazioni compiute dalla Commissione europea nella decisione del 12/11/2008, che la Corte ha ritenuto vincolante per il giudice nazionale. In terzo luogo, il ricorrente aveva censurato l’applicazione dell’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990, mentre la Corte territoriale aveva espressamente escluso l’applicazione di tale norma, richiamando l’art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, con conseguente difetto di specificità della censura.

Quanto al secondo motivo, relativo al mancato rilievo della questione di legittimità costituzionale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, osservando che la questione di costituzionalità non può integrare un autonomo motivo di ricorso ma solo sostenerne uno, e che il ricorrente non aveva minimamente contestato le ragioni con cui la Corte d’Appello aveva escluso la non manifesta infondatezza.

Infine, la Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, richiamando la giurisprudenza eurounitaria sul punto, e rilevando che, alla luce della sentenza della Corte G.U.E. dell’11/06/2009 in causa C-561/2007, la direttiva 2001/23/CE aveva già ricevuto l’interpretazione necessaria per la decisione (c.d. acte éclairé).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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