Dirigenza medica e sanatoria: necessaria la laurea alla data del 1992 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19645 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 20 legge n. 241/1990, nella formulazione antecedente alle modifiche del 2015, disciplina l’istituto del silenzio assenso esclusivamente con riguardo ad attività private subordinate ad atti autorizzativi della pubblica amministrazione e non è applicabile al rapporto di pubblico impiego. La sanatoria di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, nella sua natura di norma eccezionale, richiede che il personale universitario sia “laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992”, sicché il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia deve necessariamente sussistere alla predetta data. In tema di omessa pronuncia, il vizio ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso, potendo configurarsi una statuizione implicita di rigetto.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta dall’Università nel 1989 come assistente tecnico e laureata in medicina nell’aprile 1993, aveva svolto di fatto mansioni medico-assistenziali presso un’Azienda Ospedaliera Universitaria. Il Direttore generale, con delibera del 2004, ne aveva riconosciuto l’equiparazione economica a dirigente medico, ma una successiva delibera del 2015 aveva dichiarato la nullità di tale atto, riassegnando la dipendente alle mansioni di tecnico di laboratorio biomedico.
La lavoratrice aveva quindi agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto allo svolgimento delle mansioni mediche, la condanna alla riassegnazione e il pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato le domande, escludendo la ricorrenza dei requisiti per fruire della sanatoria prevista dall’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affrontando i diversi motivi di doglianza. In relazione al primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 legge n. 241/1990, rilevando come tale normativa attenga ai principi generali in materia di attività private subordinate ad atti autorizzativi e non sia applicabile al rapporto di pubblico impiego, prima o dopo la contrattualizzazione.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui il vizio ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione adottata comporti comunque la reiezione della pretesa, potendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la domanda risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, come nel caso in cui la legittimità del provvedimento del 2015 sia stata valutata in via assorbente.
Il nucleo centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992. La Corte ha confrontato il testo originario della norma con quello modificato dal d.lgs. n. 517/1993, evidenziando come entrambe le versioni richiedano che il personale sia “laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992”. Tale dato testuale rende superfluo accertare la portata retroattiva o meno della modifica normativa, essendo inequivocabile la necessità del possesso della laurea in medicina alla data del 31 ottobre 1992. La lavoratrice, avendo conseguito il titolo solo nell’aprile 1993, non poteva pertanto beneficiare della sanatoria, che consente un passaggio interno senza concorso ed è per sua natura eccezionale.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente il danno da perdita di chance, ribadendo che il ragionamento presuntivo è censurabile in sede di legittimità solo in presenza del vizio di sussunzione, mentre la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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