Mutuo a tasso variabile, diritto di conversione a tasso fisso e obblighi di buona fede della banca (ABF Collegio di Napoli n. 29 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che attribuisce al mutuatario la facoltà di ottenere la conversione del tasso da variabile a fisso è esercitabile unilateralmente, a semplice richiesta, senza necessità dell’assenso dei garanti. La banca che, a fronte di tale richiesta, dilazioni ingiustificatamente l’interlocuzione, invochi discipline normative estranee al contratto e subordini la modifica all’assenso di entrambi i fideiussori, ometta di rappresentare al cliente l’esistenza della pattuizione unilateralmente predisposta, viola gli obblighi di buona fede e correttezza, aggravati dalla qualifica di consumatore del mutuatario. Il conseguente pregiudizio patrimoniale è risarcibile nei limiti della differenza tra le rate pagate e quelle dovute secondo il tasso fisso calcolato sui criteri contrattuali, unitamente al ritardo nell’ammortamento del capitale.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel settembre 2006 un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile. A fronte delle difficoltà di pagamento, aveva più volte chiesto all’intermediario di trasformare il tasso da variabile a fisso. Lamentava che la banca non le avesse mai rappresentato l’esistenza di tale facoltà, prevista dal contratto, e avesse invece invocato altre discipline normative o l’esigenza di coinvolgere entrambi i garanti, uno dei quali era nel frattempo deceduto.
La ricorrente chiedeva la restituzione delle maggiori somme versate tra febbraio 2023 e marzo 2025 per effetto della mancata variazione del tasso, un dettaglio del rendiconto sulle condizioni applicate in occasione delle sospensioni e l’invio delle quietanze mensili alla propria pec. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della prima domanda e rivendicava la correttezza del proprio operato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità: la domanda non mira a una pronuncia costitutiva, ma ad accertare l’illegittimità della condotta della banca e a determinare le somme dovute in caso di esito positivo dell’accertamento.
Nel merito, le pattuizioni contrattuali (in particolare l’art. 2 del contratto di mutuo) attribuiscono alla mutuataria il diritto di ottenere la conversione del tasso, da applicare secondo un ventaglio di ipotesi articolato in ragione della durata prescelta. Tale diritto è esercitabile unilateralmente, a semplice richiesta.
A fronte delle richieste avanzate dal febbraio 2023, la banca ha però dilazionato l’interlocuzione in modo ingiustificato e fornito indicazioni fuorvianti, invocando la rinegoziazione ex art. 1, comma 322, della legge di bilancio 2023 e omettendo di rappresentare l’esistenza della pattuizione. Del tutto infondata è poi la pretesa di subordinare la variazione all’assenso di entrambi i garanti: essa non trova base testuale nel contratto, e il richiamo all’art. 6 delle norme generali non giova, poiché la conversione del tasso non integra né un rinnovo né una proroga del mutuo. La documentazione attesta inoltre che in occasioni precedenti era stata sufficiente la firma di un solo garante.
La banca è così venuta meno agli obblighi di buona fede e correttezza, che impongono all’operatore professionale condotte protettive dell’interesse del cliente, tanto più quando questi riveste la veste di consumatore. La domanda di conversione è dunque fondata e la modifica avrebbe dovuto essere accordata dal febbraio 2023.
Quanto al quantum, il Collegio non condivide il calcolo della ricorrente, che aveva preso a riferimento il tasso del 3,95%. Applicando invece l’IRS a 5 anni previsto dal regolamento contrattuale e ipotizzando un pronto seguito della richiesta nel marzo 2023, il tasso fisso sarebbe stato del 4,64% (IRS 5Y 2,892% + spread 1,750%), con una rata di € 620,23. Limitando l’analisi al periodo marzo 2023-dicembre 2024, il disavanzo ammonta a oltre € 580,00, cui si aggiungono circa € 200,00 per il ritardo nell’ammortamento del capitale.
Quanto alle ulteriori domande, la documentazione risulta in parte versata in atti; la richiesta di quietanze successive al luglio 2025 è inammissibile perché avanzata per la prima volta in sede di repliche. Rimane invece inevasa la richiesta di delucidazioni sull’aumento delle rate fino a 473 a fronte delle sospensioni intervenute. Il Collegio accerta quindi il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali pari a complessivi € 780,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, nonché al rendiconto richiesto.
Nota della Redazione
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