Nullità consumeristica del contratto-quadro e decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito (Cass. civ. Sez. 1 n. 3561 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisto di strumenti finanziari, la nullità di protezione del contratto-quadro per mancata redazione in forma scritta non modifica la natura ontologica del vizio, che resta una vera e propria nullità, sia pure relativa e rilevabile d’ufficio nell’esclusivo interesse del consumatore. Ne consegue che la sentenza che accerta tale nullità ha natura dichiarativa e non costitutiva. Il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito delle somme versate in esecuzione del negozio nullo decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data dei pagamenti effettuati per l’acquisto dei titoli, e non dal momento in cui l’accertamento della nullità sia divenuto definitivo, atteso che la causa solvendi difetta originariamente.
Il Fatto
La Cassazione conferma il principio secondo cui, in caso di nullità del contratto-quadro per violazione dell’obbligo di forma scritta, la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito decorre dalla data dei singoli pagamenti. La natura di nullità di protezione del vizio non giustifica uno slittamento del termine iniziale al momento dell’accertamento giudiziale della nullità.
La Motivazione della Corte
La vicenda trae origine dall’azione proposta dall’erede di un investitore nei confronti della banca, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di bond argentini, la risoluzione dei medesimi e la ripetizione delle somme investite. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione, aveva dichiarato la nullità del contratto-quadro per mancanza di forma scritta ai sensi dell’art. 23 TUF, ma aveva comunque rigettato le richieste dell’attore ritenendo prescritta l’azione di ripetizione, decorrendo il termine dalla data dei pagamenti, effettuati tra il 1998 e il 2000.
Avverso tale decisione, l’erede proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza per non aver applicato, in caso di nullità di protezione, il principio per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo. La questione, oggetto di rinvio all’udienza pubblica, imponeva di chiarire il rapporto tra la natura relativa della nullità consumeristica e la disciplina codicistica della prescrizione dell’azione di ripetizione.
La Suprema Corte ha rammentato la distinzione tra l’ipotesi di nullità del contratto e di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo decorre dal giorno dell’esecuzione della prestazione, e l’ipotesi di difetto sopravvenuto della causa solvendi, in cui il termine decorre dal passaggio in giudicato dell’accertamento dell’indebito. Nella specie, la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta vizia il negozio originariamente, costituendo il titolo legittimante l’azione di ripetizione.
Il Collegio ha escluso che la qualificazione come nullità di protezione comporti una diversa caratterizzazione della fattispecie. Pur trattandosi di nullità relativa, che può essere fatta valere solo dal consumatore, essa non determina una modificazione ontologica del vizio: la pronuncia del giudice che la accerta ha natura dichiarativa, non costitutiva, come confermato dalle precedenti pronunce citate (Cass. n. 13259/2021 e Cass. n. 2338/2024). La nullità di protezione non può essere ricondotta alla specie dell’annullabilità, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme versate decorre dalla data dei pagamenti, in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 24653/2016 e Cass. n. 24628/2015).
Quanto al secondo motivo, concernente l’azione risarcitoria, la Corte ha osservato che esso è infondato, non rilevando il verificarsi del danno derivante dall’inadempimento contrattuale ai fini dell’azione di ripetizione, trattandosi di profilo non configurabile per la mancanza del contratto. Il ricorso incidentale proposto dalla banca, relativo alla nullità del contratto-quadro dichiarata in appello, è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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