Anatocismo bancario nei contratti anteriori alla delibera CICR: necessaria una nuova pattuizione espressa (Cass. civ. Sez. 1 n. 21235 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 sono radicalmente nulle. Da tale nullità deriva l’impraticabilità del giudizio di comparazione di cui all’art. 7, comma 2, della delibera CICR, volto a verificare l’eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. L’applicazione in via di fatto delle clausole nulle e l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca non assumono alcun rilievo ai fini della validità della capitalizzazione. È necessaria, invece, una nuova e espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della medesima delibera CICR.

Il Fatto

Il giudizio traeva origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due fideiussori e dalla società debitrice principale nei confronti di una banca. Gli opponenti contestavano, tra l’altro, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità delle fideiussioni per la presenza di clausole difformi dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e l’illegittimità di varie voci di costo e condizioni applicate su due rapporti di conto corrente. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando i soli fideiussori al pagamento di una somma in favore della società cessionaria del credito. La Corte di appello confermava la decisione, rigettando il gravame dei garanti.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminando il secondo motivo di ricorso, ha accolto le censure relative alla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 1° luglio 2000. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, consolidatosi a partire dal 2020, secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 comporta la nullità radicale delle clausole anatocistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.

La Corte ha chiarito che, in conseguenza di tale nullità, non è più possibile applicare il meccanismo di cui all’art. 7, comma 2, della delibera CICR. Tale disposizione consentiva, infatti, di ritenere legittima la capitalizzazione qualora la banca avesse adeguato le condizioni contrattuali entro il 30 giugno 2000, pubblicato l’adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato al correntista, purché le nuove condizioni non fossero peggiorative rispetto a quelle precedentemente applicate in via di fatto. La pregressa applicazione di clausole nulle è però irrilevante, poiché contrasta con il principio di inefficacia assoluta delle pattuizioni affette da nullità.

Per l’introduzione di una valida clausola di capitalizzazione successiva, ha proseguito la Corte, è pertanto indispensabile una modifica pattizia conforme all’art. 2 della delibera CICR, che preveda la medesima periodicità per interessi debitori e creditori. Non è sufficiente, invece, la sola comunicazione unilaterale al cliente.

I giudici hanno infine ritenuto inammissibile la censura sulla commissione di massimo scoperto, perché la clausola indicava espressamente sia la periodicità trimestrale sia la misura percentuale, e inammissibile anche il motivo relativo alla domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il saldo di un conto diverso da quello azionato, per la genericità delle allegazioni, questione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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