Mutuo e interessi Euribor: legittimazione passiva e incompetenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 5297 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’ABF la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto titolare del rapporto contrattuale oggetto del ricorso. La mera appartenenza al medesimo gruppo bancario, o l’acquisizione del controllo del soggetto finanziatore da parte della capogruppo, non rimuove la distinta soggettività giuridica di ciascuna società e non consente di azionare verso la capogruppo i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con altra società del gruppo. Sul piano temporale, ai sensi delle Disposizioni ABF, non possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Quando la causa petendi si fonda su vizi genetici dell’atto, la competenza temporale difetta anche se il rapporto è ancora in corso di svolgimento, essendo inammissibile l’accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver esperito la fase di reclamo, ha adito l’ABF chiedendo la nullità di un contratto di mutuo ipotecario, deducendo interessi applicati in dipendenza di sopravvenute intese anticoncorrenziali tra intermediari, con asserito allungamento dei tempi di estinzione e ingiustificato arricchimento della banca.

L’intermediario convenuto ha eccepito in via preliminare la propria totale estraneità al rapporto, sostenendo che il contratto intercorre con altro intermediario e che il ricorso sarebbe stato proposto per errore nei suoi confronti. Ha quindi chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto nel merito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito anzitutto il rapporto oggetto del ricorso e il ruolo dell’intermediario resistente. È emerso che il contratto di mutuo è stato sottoscritto con un soggetto diverso dal resistente e che i soggetti originariamente coinvolti sono stati fusi per incorporazione in altro intermediario, facente parte del medesimo gruppo del convenuto ma giuridicamente distinto da questo.

Su questo punto il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Bari n. 23445/21, secondo cui l’esistenza di un’organizzazione d’impresa economicamente unitaria non rimuove la distinta soggettività giuridica delle società del gruppo, con la conseguenza che i diritti nascenti dai rapporti con singole società devono essere azionati verso queste ultime. Nello stesso senso sono state citate le decisioni dei Collegi di Milano, Roma e Torino. Il Collegio ha inoltre escluso che la procura prodotta dall’intermediario potesse fondare la legittimazione passiva del resistente, poiché essa prevede attività di rappresentanza svolte dall’altro intermediario in favore del convenuto, e non il contrario.

Il Collegio ha poi esaminato, per completezza, il profilo della competenza temporale. Ha ricordato che le Disposizioni ABF prevedono che non possano essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Ha richiamato la distinzione, elaborata dal Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, tra contestazioni fondate su vizi genetici dell’atto e contestazioni relative a effetti del negozio prodottisi dal sesto anno antecedente in poi.

Ha inoltre richiamato la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 11407/2024, secondo cui è inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, anche quando la contestazione riguardi il rapporto in corso di svolgimento. Poiché le doglianze del ricorrente investono vizi genetici di un contratto risalente a epoca anteriore al limite temporale, il Collegio ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sotto tale profilo.

La decisione si è quindi chiusa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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