Usura moratoria e ammortamento alla francese: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 1156 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina antiusura, volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nel Tasso effettivo globale medio non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, ove questi contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Il tasso-soglia è quindi dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali di tolleranza previsti dall’art. 2, comma 4, della medesima legge. In tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria. È inammissibile, a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che censuri la conforme giurisprudenza di legittimità con un laconico richiamo a una pronuncia costituzionale che non ne costituisce avallo.
Il Fatto
Una società di gestioni immobiliari conviene in giudizio un istituto di credito davanti al Tribunale di Verona, chiedendo accertarsi la gratuità di un contratto di mutuo ipotecario, stante la pattuizione di interessi di mora superiori al tasso-soglia usurario, con condanna alla restituzione di quanto percepito a titolo di interessi moratori e spese. Domanda, in via subordinata, l’accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi, la sua sostituzione con quella prevista dall’art. 1284 cod. civ., nonché la nullità del piano di ammortamento cd. “alla francese” in contrasto con l’art. 1283 cod. civ. La banca eccepisce l’infondatezza delle domande.
Il Tribunale rigetta le domande con sentenza del 5.4.18; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 21.12.2020, rigetta l’appello, rilevando che il tasso di mora pattuito era inferiore al livello-soglia e che l’eventuale superamento non avrebbe comportato la gratuità del contratto. La società ricorre in cassazione con quattro motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati inammissibili a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte ritiene anzitutto che la motivazione della sentenza impugnata sia chiara ed esaustiva, sebbene richiami la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, ai cui principi ha aderito; non può quindi parlarsi di motivazione apparente.
Sul merito, la Corte ribadisce che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: ove i decreti ministeriali rechino la rilevazione della maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m. incrementato di tale maggiorazione, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti di tolleranza ex art. 2, comma 4, legge n. 108/1996. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, cod. civ., con interessi moratori dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti ex art. 1224, comma 1, cod. civ.; nei contratti con i consumatori è applicabile la tutela degli artt. 33 e 36 del codice del consumo.
La ricorrente censura tale orientamento con un laconico richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 25.2.2002. La Corte osserva che la questione oggetto delle censure non era stata posta dalle ordinanze rimettenti e che la giurisprudenza contestata si colloca in un periodo successivo di circa un ventennio: il richiamo non costituisce quindi avallo della tesi propugnata.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 15130/2024, la Corte ribadisce che nel mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese” standardizzato la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità. La doglianza è diretta al riesame dei fatti concernenti il calcolo degli interessi, senza specifica allegazione sulla concreta conformazione del rapporto.
Il quarto motivo è del pari inammissibile: il diniego di compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, non emergendo l’assoluta novità delle questioni. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 1815 c.c. – Interessi
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 33 Cod. cons. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Art. 36 Cod. cons. – Nullità di protezione