Tetto di rimborso regionale definitivo e non remunerazione extra budget (Cass. civ. Sez. III n. 5214 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate sono remunerate nei limiti del tetto massimo fissato dalla Regione, senza che sorga diritto al corrispettivo per la parte eccedente, neppure a titolo di ingiustificato arricchimento. La delibera regionale che determina il budget non è provvisoria per il solo fatto di rinviare a un futuro tavolo di lavoro o alla eventuale rideterminazione del fabbisogno: la provvisorietà presuppone un termine di efficacia, che nella specie non è previsto né desumibile. Il contenuto della delibera, anche se destinata a essere sostituita, si impone alle parti per tutta la sua vigenza, sicché l’assenza di criteri di remunerazione per le prestazioni extra budget non trasforma il limite in una soglia superabile.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata dalla Regione Lazio a erogare prestazioni rimborsabili — dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva — emetteva fattura per le prestazioni relative a un determinato periodo. La Regione decurtava l’importo, riconoscendo solo la somma contenuta nel budget assegnato e negando il corrispettivo per l’eccedenza.

Il credito veniva ceduto a una società di factoring, che agiva in giudizio per ottenere il pagamento integrale. Il Tribunale di Tivoli accoglieva la tesi dell’azienda sanitaria, poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma. La cessionaria, nel frattempo incorporata da una banca, ricorreva in Cassazione con due motivi, deducendo la natura provvisoria del tetto e la mancanza, nel contratto, dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti.

La Motivazione della Corte

I due motivi pongono una questione comune e sono entrambi infondati, mentre va respinta l’eccezione di inammissibilità della controricorrente: la natura provvisoria o definitiva della delibera era già stata discussa in appello e non costituisce questione nuova.

La Corte muove dal principio consolidato per cui le prestazioni in regime di accreditamento vanno remunerate entro il tetto massimo regionale, con esclusione di ogni diritto per la parte eccedente, come affermato da Cass. n. 27608 del 2019 e Cass. n. 26334 del 2021, e neppure sotto forma di ingiustificato arricchimento, secondo Cass. n. 25514 del 2024.

La tesi della ricorrente — che dalla corretta lettura della delibera emergerebbe un limite solo provvisorio, con conseguente inapplicabilità delle regole richiamate — è respinta per due ragioni. Anzitutto non è chiarito perché la delibera, che ha attribuito il tetto di rimborso, dovrebbe intendersi provvisoria anziché definitiva: i considerando esprimono soltanto la volontà di meglio precisare i criteri o di fissarli diversamente in presenza di future esigenze. Tale volontà non incide sulla natura della determinazione, posto che non è previsto alcun termine di efficacia, né un termine può dedursi implicitamente dalla previsione di un successivo approfondimento o di una diversa volontà futura.

La Corte aggiunge che la provvisorietà implica la disciplina del rapporto secondo i termini imposti dal contenuto dell’atto fino alla relativa vigenza: una delibera provvisoria resta una delibera il cui contenuto si impone alle parti finché non venga sostituita. Diversa è l’ipotesi della delibera parziale, che rende il tetto superabile salvando la remunerazione di altre prestazioni: qui il limite è temporaneo, non già nel contenuto, e impone comunque un tetto da rispettare.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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