Mutuo di scopo collegato alla vendita: clausole di autonomia inefficaci (Cass. civ. Sez. I n. 4037 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel mutuo di scopo collegato a un contratto di vendita, avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte del mutuatario, le clausole delle condizioni generali che sanciscono l’autonomia del finanziamento rispetto alla compravendita e l’inopponibilità al mutuante della mancata consegna del bene sono inefficaci, perché contrarie alla regola generale di correttezza e buona fede e all’art. 2 Cost. La validità di tali clausole, sotto il profilo della meritevolezza degli interessi, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e correttezza, considerando l’interesse del mutuante a ripetere la somma dal venditore cui l’aveva direttamente corrisposta e la condizione del mutuatario, tenuto a restituire somme mai percepite. Il collegamento negoziale comporta che della somma mutuata beneficia il venditore, con la conseguenza che, venuto meno lo scopo per la risoluzione della compravendita, il mutuante può chiedere la restituzione dell’importo direttamente al venditore.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale amministratore unico della società mutuataria, aveva stipulato contestualmente un contratto di compravendita di un’autovettura con un concessionario e un contratto di finanziamento con la banca, destinato al pagamento del prezzo. La banca aveva erogato la somma direttamente al venditore. Il bene non era stato consegnato, nonostante il pagamento delle rate.

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo della maxi-rata finale. I mutuatari si erano opposti, deducendo la nullità della compravendita per mancanza funzionale della causa e la caducazione del mutuo per collegamento negoziale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’Appello di Milano aveva accolto il gravame. La banca ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censura la qualificazione dell’operazione come mutuo di scopo collegato alla vendita e la conseguente invalidazione, alla luce della buona fede, delle clausole che sancivano l’inopponibilità al finanziatore della mancata consegna del veicolo e l’impossibilità di interrompere il pagamento delle rate.

La Corte rileva che la censura non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito, accertata l’esistenza delle clausole e la loro autentica sottoscrizione, ha statuito che le clausole dirette a interrompere il nesso teleologico tra i due vincoli contrattuali non possono esplicare efficacia, in quanto contrarie alla regola generale di correttezza e buona fede, alla luce dell’inderogabile dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.

Il percorso argomentativo valorizza il balancing test tra gli opposti interessi delle parti, da operarsi alla luce del principio di buona fede quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato. L’aggravio recato al debitore non trova alcun contro-bilanciamento meritevole di riscontro giuridico in capo al mutuante.

La Corte richiama la propria giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12454/2012, Cass. n. 3392/2011, Cass. n. 20106/2009), secondo cui, in tema di mutuo di scopo collegato alla vendita, la validità della clausola che impone al mutuatario i pagamenti anche in caso di inadempimento del venditore, compresa la mancata consegna del bene, va valutata alla luce dei principi di buona fede e correttezza.

Nel caso concreto, la somma era entrata direttamente nella sfera di disponibilità del venditore, cui il mutuante avrebbe potuto ripeterla, mentre il mutuatario avrebbe dovuto continuare a restituire somme mai percepite. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con inefficacia del ricorso incidentale condizionato e condanna del ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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