Inammissibile il ricorso che omette l’indicazione del terzo pignorato (Cass. civ. Sez. III n. 11619 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive promosse all’espropriazione forzata presso terzi si configura sempre il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari. Tale requisito di contenuto-forma non può essere assolto aliunde, né può giustificare la rimessione della causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio, quando l’identità dei litisconsorti resti del tutto incerta. La declaratoria di inammissibilità non è impedita dalla violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e travolge l’intero ricorso.

Il Fatto

Un creditore procedeva a espropriazione presso terzi nei confronti di un debitore, in forza di un assegno bancario. Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, contestando il diritto di agire in executivis per alterazione del titolo di credito e per essere stato lo stesso dato soltanto in garanzia. Sospesa l’esecuzione, il creditore introduceva il giudizio di merito.

Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’azione per propria incompetenza funzionale. Il Tribunale, in riforma, dichiarava la nullità della decisione di primo grado e respingeva l’opposizione. Avverso tale pronuncia il debitore proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; il creditore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, poiché il ricorso è inammissibile per una ragione assorbente di carattere processuale. La questione riguarda il rispetto del requisito di contenuto-forma imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. nei giudizi caratterizzati da litisconsorzio necessario.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui, nelle opposizioni esecutive promosse all’espropriazione forzata presso terzi, si configura sempre il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi). Da ciò deriva l’onere, per la parte, di riportare nel ricorso introduttivo l’indicazione del soggetto evocato quale terzo pignorato.

Nel caso concreto tale indicazione risulta totalmente omessa e non è evincibile né dalla sentenza impugnata, né dall’esame diretto degli atti di causa, compiuto dalla Corte in ragione della denuncia di nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. L’omissione impedisce la verifica dell’integrità del contraddittorio.

La Corte richiama poi Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669-01, secondo cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado per un contraddittorio integro, a causa dell’assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti, trattandosi di requisito che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde. Analogo principio è affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01, con riferimento alle controversie distributive.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo i parametri normativi con distrazione a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. La Corte esclude l’operatività del meccanismo sanzionatorio dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in mancanza di una richiesta di decisione da parte dell’opponente, e l’insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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