Mutuo solutorio valido e anatocismo bancario conforme alla delibera CICR (Cass. civ. Sez. I n. 28873 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo c.d. solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., quando la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. La circostanza che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante non incide sulla causa concreta del contratto, trattandosi di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Quanto all’anatocismo, l’art. 120 t.u.b., come modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, ha affidato al CICR l’adozione delle regole di dettaglio in materia di pari periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi; la delibera CICR del 2 settembre 2000 è pertanto legittima e non contrasta con l’art. 1283 cod. civ., ponendosi la disposizione delegante su un piano di pari rango normativo.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice e i suoi garanti proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nel 2013 dal Tribunale, con cui era stato loro intimato il pagamento di circa 323.460,00 euro, oltre interessi, in forza di un contratto di mutuo chirografario del 2009. La somma mutuata era destinata al ripianamento di passività pregresse della stessa compagine sociale.

Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, escludendo l’illecito affidamento e ritenendo regolarmente pattuiti gli interessi debitori, nonché rispettoso della delibera CICR del 2000 il meccanismo di capitalizzazione. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione. I soccombenti ricorrevano per cassazione articolando due motivi, incentrati rispettivamente sulla dedotta illegittimità della delibera CICR in tema di anatocismo e sulla pretesa nullità del mutuo per difetto di causa concreta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti contestano l’applicabilità della delibera CICR del 2 settembre 2000, sostenendo che essa non avrebbe potuto derogare al divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 cod. civ. in assenza di una previsione di rango primario che legittimasse tale deroga alla data di stipula del contratto.

Il Collegio dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ricorda che l’art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, disposizione di pari rango rispetto all’art. 1283 cod. civ., che ha previsto la deroga alla disciplina codicistica alle condizioni ivi stabilite, delegando al CICR l’attuazione del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione. In forza di tale principio, nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito devono garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi. A sostegno, la Corte richiama i propri precedenti — Sez. I n. 35121 del 29.11.2022 e Sez. I n. 24591 del 2.10.2019 — che hanno già ribadito la legittimità della delibera.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato. I ricorrenti deducevano la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta e per assenza di materiale dazione della somma, essendo il contratto finalizzato a consolidare una preesistente posizione debitoria.

La Corte osserva che la Corte territoriale aveva affermato la piena legittimità del mutuo solutorio, statuizione confermata dalla sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 5841 del 2025. Secondo tale orientamento, il contratto di mutuo solutorio è valido e, in presenza dei requisiti dell’art. 474 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo: esso si perfeziona, con la nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata — ancorché non consegnata materialmente — è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva in senso contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, poiché tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento del doppio delle spese liquidate e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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