NASpI, comunicazione del reddito da part-time e decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 374 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, la comunicazione del reddito annuo ritraibile da un rapporto di lavoro part-time preesistente alla domanda di prestazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, secondo il combinato disposto degli artt. 9, comma 3, e 11 del d.lgs. n. 22/2015. La decadenza non consegue automaticamente alla mera titolarità di un rapporto di lavoro parziale, ma alla sua mancata comunicazione nel termine. La regola non è frutto di interpretazione analogica di norma eccezionale, ma di interpretazione estensiva consentita anche rispetto alle norme in materia di decadenza, poiché la fattispecie omessa è implicitamente considerata dalla legge. Il termine decorre dalla domanda anche quando l’attività lavorativa sia iniziata prima della sua presentazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una lavoratrice titolare di due rapporti di lavoro subordinato a part-time. Cessato uno dei due, ella ha mantenuto l’altro e ha chiesto all’INPS il pagamento dell’indennità NASpI. L’Istituto ha eccepito la decadenza dalla prestazione per la tardiva comunicazione del reddito annuale.

Il Tribunale di Ivrea aveva accolto la domanda della lavoratrice, condannando l’INPS al pagamento. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 70/2021, ha rigettato il gravame dell’Istituto, ritenendo applicabile l’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015, che non prevede la decadenza in caso di comunicazione oltre il termine di trenta giorni. Secondo il giudice di merito, la norma legittimava il rifiuto della prestazione, non il rigetto per decadenza. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Il motivo dell’Istituto denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 3, e 11, lett. b), del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. e all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Dal coordinamento delle due norme emerge, ad avviso della ricorrente, la previsione esplicita della decadenza anche in caso di mancata comunicazione del reddito annuo.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, resa con riferimento all’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 (Cass. Sez. Lav. n. 846 del 2024), secondo cui la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una nuova attività successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI. La norma fa riferimento al fatto che si intraprenda un’attività lavorativa durante il periodo di godimento della prestazione, rilevando la sola contemporaneità tra godimento del trattamento e svolgimento dell’attività.

Non si tratta di applicazione analogica di norma eccezionale, vietata dall’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, ma di una esegesi che resta nel perimetro testuale della norma. L’obbligo di comunicazione riguarda anche l’attività già intrapresa prima della domanda, e il termine di un mese decorre dalla presentazione della domanda stessa. Tale conclusione è avvalorata dall’interpretazione sistematica dell’art. 10, comma 1, alla luce del precedente art. 9, comma 3, che concerne il rapporto di lavoro parziale preesistente e richiede la comunicazione del reddito entro trenta giorni dalla domanda.

Il principio si attaglia anche alla fattispecie in esame, trattandosi di ipotesi sostanzialmente sovrapponibili quanto ai fatti dai quali deriva la decadenza: la mancata comunicazione di un’attività di lavoro a tempo parziale già intrapresa prima della domanda. La Corte ribadisce quanto affermato con riguardo all’assicurato che abbia omesso di comunicare nel termine il contemporaneo svolgimento di attività autonoma (Cass. n. 22924 del 2024), richiamando l’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015.

L’interpretazione che estende la regola della decadenza a una fattispecie implicitamente considerata dalla norma — secondo l’espressione minus dixit quam voluit — non è analogica ma estensiva, e resta possibile anche rispetto a norme eccezionali come quelle in tema di decadenza (Cass. Sez. Un. n. 1919 del 1990; Cass. Sez. Un. n. 11930 del 2010). In base al combinato disposto degli artt. 9, comma 3, e 11, lett. b), ad impedire la decadenza ex art. 2966 cod. civ. è la comunicazione del reddito annuo, ma a condizione che avvenga entro trenta giorni dalla domanda.

La lettura è coerente con la natura della decadenza, che mira a rimuovere l’incertezza sulla compatibilità della prestazione con lo svolgimento di attività lavorativa in un tempo ragionevolmente breve. Poiché il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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