Clausola penale del conduttore fallito prededucibile solo dopo il fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 373 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito da clausola penale segue necessariamente le sorti del credito principale cui accede, svolgendo funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione forfetaria del danno (art. 1382 cod. civ.). Tuttavia, ai fini del riconoscimento della prededuzione ex art. 111, secondo comma, l.fall., non è sufficiente che il credito maturi durante la pendenza della procedura concorsuale. È presupposto indefettibile che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura e che l’assunzione dell’obbligazione risulti dal piano o dalla proposta; per le obbligazioni sorte «in occasione» della procedura occorre inoltre dedurre puntualmente gli estremi del vantaggio arrecato alla massa. Ne segue che la penale maturata prima della dichiarazione di fallimento non è prededucibile, mentre lo è quella maturata successivamente, se collegata all’occupazione protratta per volontà degli organi della procedura.
Il Fatto
Con contratto del 2011 una società ha preso in affitto un ramo di azienda, costituito da spazi commerciali interni a un centro commerciale. Dall’aprile 2017 l’affittuaria è divenuta inadempiente e il 13 aprile 2017 ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva. Il concedente ha risolto il contratto avvalendosi di clausola risolutiva espressa e, dichiarato il fallimento dell’affittuaria, ha chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione dell’indennità di occupazione e degli importi da clausola penale.
Il giudice delegato ha escluso la prededuzione per l’indennità relativa al periodo successivo al fallimento e per la penale, ridotta per eccessività. Il Tribunale di Pisa ha parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo al chirografo la penale, sul rilievo della sua natura accessoria e della mancanza di collegamento funzionale con la procedura. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del controricorrente: la questione non investe l’accertamento in fatto, ma i presupposti di diritto della prededuzione e l’estensione ad essa della penale contrattuale.
Nel merito il ricorso è fondato solo in parte. Il collegio ribadisce che il credito da penale segue necessariamente le sorti del credito principale, essendo clausola accessoria al contratto, con la duplice funzione di coazione e di forfetizzazione del danno da inadempimento, una volta risolta per inadempimento la locazione (art. 1591 cod. civ.). Richiama sul punto Cass. n. 24683/2017, Cass. n. 13559/2023, Cass. n. 23143/2022 e Cass. n. 36494/2023.
Il motivo però difetta di specificità quanto alla prededuzione per il periodo antecedente al fallimento. La Corte ricorda che la prededuzione non discende dal semplice maturare del credito durante la procedura: occorre la connessione temporale della genesi dell’obbligazione con la procedura e la sua risultanza dal piano o dalla proposta (Cass. n. 18488/2018). Non è consentita l’estensione della prededucibilità a ogni obbligazione con labile collegamento procedurale: chi invoca la prededuzione deve dedurre gli esatti estremi del contributo della negoziazione alla conservazione e all’incremento dei valori aziendali e del vantaggio per la massa (Cass. S.U. n. 42093/2021; Cass. n. 24791/2016; Cass. n. 25589/2015).
Il difetto non ricorre invece per la penale maturata dopo il fallimento (7 gennaio 2019), sino al 28 febbraio 2019: qui viene in rilievo la prededuzione sorta «in occasione» della procedura fallimentare, secondo l’insegnamento di Cass. n. 24683/2017. Il trattamento differenziato rispetto all’indennità non è di per sé sufficiente a fondare l’invocata estensione.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, per il ricalcolo della penale da attribuire in prededuzione e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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