La restitutio in integrum non è domanda implicita nel rapporto di lavoro convenzionato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2100 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restitutio in integrum non costituisce domanda implicita nell’ambito del giudizio volto ad accertare l’illegittimità della cessazione delle funzioni assistenziali svolte dal docente universitario in regime di rapporto convenzionato con l’azienda ospedaliera. L’effetto ripristinatorio del rapporto, a seguito dell’accertamento dell’illegittimità della disposta cessazione, non opera in via automatica quando il rapporto dedotto in giudizio abbia natura convenzionata e non di lavoro subordinato. In tal caso, la domanda di ricostruzione giuridica ed economica della carriera, volta ad ottenere le somme non corrisposte, deve essere ritualmente e tempestivamente proposta, a pena di inammissibilità, nel rispetto del regime delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 420 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un docente universitario, già ordinario presso l’ateneo, aveva svolto funzioni assistenziali presso un’azienda ospedaliera universitaria in forza di un contratto a tempo determinato di natura privatistica stipulato nel 2003. Nell settembre 2010, l’azienda aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca delle funzioni assistenziali, sul presupposto della mancata iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, dichiarando la cessazione delle funzioni e del relativo trattamento economico, con contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica.
Intervenuta l’archiviazione del procedimento penale per insussistenza del fatto, l’azienda aveva omesso di conferire nuovamente le funzioni assistenziali. Il docente adiva prima il TAR, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, e poi il giudice del lavoro, ottenendo la condanna dell’azienda all’immediata riassegnazione delle funzioni. Il Tribunale, tuttavia, dichiarava inammissibile la domanda di restitutio in integrum volta alla ricostruzione giuridica della carriera e al pagamento delle retribuzioni non erogate, in quanto non formulata nel giudizio originario incardinato innanzi al giudice amministrativo. La Corte d’Appello confermava tale statuizione e il docente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 278, 414 e 420 cod. proc. civ. e dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente sosteneva che la restitutio in integrum costituisse un mero effetto automatico dell’accertamento dell’illegittimità della revoca delle funzioni assistenziali, di natura meramente retributiva e non risarcitoria, e che, pertanto, non potesse configurarsi come domanda nuova soggetta alle preclusioni del rito del lavoro.
La Corte ritiene il motivo infondato, rilevando come la questione ancora dibattuta riguardi esclusivamente la restitutio in integrum, atteso che il diritto al ripristino delle funzioni assistenziali era stato ormai riconosciuto con sentenza di primo grado non impugnata. Il Collegio esclude che la restitutio in integrum possa costituire domanda implicita nel giudizio di illegittimità della cessazione delle funzioni, in quanto il rapporto tra il docente e l’azienda ospedaliera è pacificamente un rapporto convenzionato, esistendo un distinto rapporto di lavoro sottostante con l’università.
La Corte distingue il caso di specie dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente, relativa alla sospensione obbligatoria del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97/2001, e dal principio affermato per il lavoro subordinato, in cui la tutela ripristinatoria è implicita nella domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento quando la legge preveda la ricostituzione del rapporto. Invece, per il rapporto convenzionato, l’effetto ripristinatorio non opera automaticamente, venendo in rilievo il principio proprio della risoluzione del contratto, per il quale l’effetto restitutorio non è implicito nella domanda di risoluzione e richiede un’apposita domanda della parte interessata.
Ne consegue che la domanda di restitutio in integrum spiegata con le note depositate il 28 agosto 2020, comportando una modifica della domanda originariamente proposta, è stata introdotta inammissibilmente nel processo in violazione del regime delle preclusioni del rito del lavoro. Il mancato rispetto di tale regime avrebbe, del resto, determinato un vulnus al principio del contraddittorio, impedendo alla parte convenuta di esercitare appieno le proprie prerogative difensive, come l’eccezione di prescrizione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese verso l’azienda ospedaliera e compensazione nei confronti delle altre parti costituite.
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Nota della Redazione
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