Notifica cartella esattoriale e presunzione iuris tantum sulla qualità del consegnatario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2404 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica. Incombe al destinatario che contesti la validità della notificazione l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di dimostrare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario riconducibile a una delle qualità suddette. La presunzione opera anche quando il soggetto si sia qualificato come addetto al ritiro della posta presso la sede dell’ente destinatario. L’accertamento contenuto nella cartella esattoriale, ove non opposto nei termini, diviene incontrovertibile.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso tre cartelle esattoriali, per complessivi euro 2.850.858, dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali per violazione della disciplina sull’appalto di manodopera e per indebita fruizione di agevolazioni. Il tribunale accoglieva in parte l’opposizione. La Corte d’Appello di Bari, in riforma, dichiarava inammissibile l’opposizione avverso una cartella, perché tardiva rispetto alla notificazione eseguita presso la sede sociale a persona qualificatasi “impiegata incaricata al ritiro di atti”, e rigettava le opposizioni alle altre due.

La società ricorreva per cinque motivi, deducendo la violazione delle norme sulle notificazioni, il vizio di motivazione, la mancata prova ufficiosa sul rapporto tra la società e il consegnatario e la rilevanza del DURC. L’INPS e una società resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi e li dichiara inammissibili. Il Collegio rileva che i motivi non scalfiscono le due affermazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Da un lato, la notificazione è stata eseguita presso la società e a una persona che si è qualificata addetta al ritiro della posta; dall’altro, la sentenza non poggia in alcun modo sull’affermazione dell’esistenza di lavoro nero.

Proprio su quest’ultimo punto cade la censura della ricorrente, che aveva costruito i primi motivi sulla presunzione di non ricorso al lavoro nero da parte delle grandi imprese. La Corte chiarisce che il ragionamento del giudice di merito non muove da quell’accertamento, con la conseguenza che le doglianze risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi.

Sul versante della notificazione, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. L n. 8418 del 05.04.2018; Sez. V n. 27587 del 30.10.2018; Sez. V n. 53 del 02.01.2024), secondo cui la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata. Il destinatario che contesti la validità della notificazione deve fornire la prova contraria, dimostrando l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario.

Nella specie, la società non aveva assolto a tale onere probatorio: la corte territoriale aveva correttamente ritenuto che la qualificazione soggettiva del consegnatario, recepita nella relata, facesse sorgere la presunzione di riconducibilità del rapporto alla società. Da qui l’inammissibilità dei motivi che investivano l’accertamento sulla notificazione, ormai coperto dal giudicato.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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