Irrevocabilità della procedura elettorale RSU dopo l’indizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12815 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, l’Accordo Interconfederale del 27.7.1994 non attribuisce all’organizzazione sindacale che ha esercitato il potere di indizione alcuna facoltà di revoca o sospensione della procedura elettorale. Una volta avviata la competizione, ogni fase della consultazione è regolata e sorvegliata esclusivamente dal Comitato elettorale, soggetto terzo costituito dai lavoratori designati dalle organizzazioni abilitate alla presentazione delle liste. Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a rapportarsi unicamente con tale organo, fornendo la collaborazione necessaria, e la sua condotta ostativa integra gli estremi del comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 legge n. 300/1970.
Il Fatto
La società, preso atto dell’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU da parte di un’organizzazione sindacale firmataria dell’Accordo Interconfederale, riceveva successivamente la comunicazione della revoca della medesima procedura da parte dello stesso soggetto. Nel frattempo, altra organizzazione sindacale, non firmataria ma in possesso dei requisiti di legge, aveva comunicato la lista dei propri candidati. La società, ritenendo decaduta la RSU, si asteneva dal fornire all’organizzazione interessata sia l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione dei locali per lo svolgimento delle elezioni. Il Tribunale, confermato in appello, accoglieva il ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970, dichiarando l’antisindacalità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha incentrato la decisione sulla ricostruzione sistematica della disciplina dell’Accordo Interconfederale del 1994. Dall’esegesi delle clausole negoziali, ed in particolare degli artt. 2, 4, 5 e 10 della Parte Prima e degli artt. 3, 4, 5, 15 e 19 della Parte Seconda, emerge che il potere di iniziativa riconosciuto alle organizzazioni firmatarie non implica il potere di revoca. Tale facoltà, infatti, si atteggia esclusivamente come alternativa al sistema delle RSA, non come diritto di arrestare un procedimento già avviato.
La Corte ha rilevato che, una volta esercitata l’indizione, il procedimento elettorale è governato da uno specifico apparato, il Comitato elettorale, al quale l’Accordo affida ogni compito di verifica e di regolare svolgimento della consultazione. In applicazione del principio costituzionale del pluralismo sindacale, tale organo è composto da lavoratori designati da tutte le organizzazioni abilitate alla presentazione delle liste. Il venir meno dell’ente promotore non determina pertanto la caducazione della procedura, poiché la gestione della stessa è ormai concentrata in capo a un soggetto terzo.
Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte ha accertato che il Comitato elettorale era stato ritualmente costituito e non risultava né decaduto né sciolto, continuando ad operare con i componenti non ritirati. La condotta della società, che aveva impedito il regolare svolgimento delle elezioni non fornendo la lista dei dipendenti e i locali per i seggi, è stata pertanto ritenuta antisindacale, poiché lesiva del diritto dell’organizzazione concorrente alla presentazione delle liste. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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