Ricorso inammissibile se mira a rivalutare le prove in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6928 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sulla scomposizione della fattispecie, e non quando la censura investa la valutazione delle prove esperite. Nel rito del lavoro l’onere di provare la giustificatezza del licenziamento grava sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, coerentemente con l’art. 2697 c.c. Il vizio di omessa ammissione della prova testimoniale è deducibile per cassazione solo se la prova non ammessa riguardi un punto decisivo e sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di probabilità, le altre risultanze istruttorie. L’accertamento sulla tempestività della contestazione disciplinare spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, rilevando l’effettiva conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore, inquadrato come autista di autobotti nel settore del trasporto aereo, impugna il licenziamento intimato dalla società datrice nell’anno 2020. Gli addebiti consistono nell’aver condotto mezzi aziendali durante il periodo di sospensione della patente di guida e nell’aver omesso di comunicare al datore di lavoro il provvedimento di sospensione e l’avvio del procedimento penale, in violazione degli obblighi previsti dal CCNL di categoria.
Il giudice di primo grado respinge le domande del lavoratore e la Corte d’Appello di Roma conferma la decisione, escludendo la tardività della contestazione, la natura ritorsiva del recesso e l’irrilevanza della mancata affissione del codice disciplinare. Il lavoratore propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che il Collegio definisce con procedimento in camera di consiglio, in corrispondenza alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il datore di lavoro non avrebbe provato la condotta contestata. La Corte osserva che, secondo un orientamento consolidato (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), tale censura è proponibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato. Nella specie il sovvertimento non è ravvisabile, poiché l’onere è stato correttamente posto a carico della società in forza dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966.
La Corte valorizza la ricostruzione dei giudici di appello, secondo cui i fatti contestati risultano pacifici e ammessi dal lavoratore stesso: la guida dei mezzi durante la sospensione della patente e la mancata comunicazione del provvedimento, in contrasto con gli obblighi fissati dal CCNL. La sentenza impugnata ha inoltre dato atto che, in quel periodo, il lavoratore ha svolto le mansioni di aviofornitore, compresa la conduzione delle autobotti.
Il secondo motivo prospetta la mancata ammissione di prove testimoniali e documentali ritenute decisive, con violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La censura è dichiarata inammissibile: il ricorrente non ha trascritto i capitoli di prova né illustrato la decisività della prova, elemento necessario perché il vizio sia deducibile in sede di legittimità (Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 5654 del 2017). Le doglianze, nella sostanza, mirano a una rivalutazione dei fatti preclusa al giudice di legittimità (Cass., Sez. U., n. 7931 del 2013).
Il terzo motivo contesta la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare. La Corte ribadisce che tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato (Cass. n. 13183 del 2018; Cass. n. 22066 del 2007), rilevando la conoscenza effettiva dei fatti e non la mera percettibilità (Cass. n. 23739 del 2008). Nel caso di specie il tempo intercorso è stato giustificato dal tempo necessario agli accertamenti presso la Motorizzazione civile, anche mediante ricorso al TAR Lazio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della proposta di definizione anticipata. Seguono la regolamentazione delle spese secondo soccombenza e l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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