NASpI, nel requisito delle trenta giornate rientra ogni giorno retribuito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19630 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla N.A.S.p.I. ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione è integrato, oltre che dalle giornate di ferie e di riposo retribuito, da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione. È quindi effettiva, ai fini previdenziali, la prestazione offerta e ingiustificatamente rifiutata dal datore di lavoro, che non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Nel computo dei dodici mesi di riferimento si escludono, perché neutralizzati, i periodi di sospensione del rapporto per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.

Il Fatto

Un lavoratore è stato licenziato per riduzione del personale per giustificato motivo oggettivo. Nei dodici mesi precedenti il licenziamento il datore di lavoro non aveva consentito lo svolgimento della prestazione, non ottemperando neanche alle imposizioni della direzione provinciale del tesoro di non ostacolare l’accesso ai luoghi di lavoro. Il giudice di primo grado, qualificato come effettivamente lavorato il periodo fino al licenziamento, aveva riconosciuto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo e condannato l’Istituto previdenziale al pagamento dell’indennità.

La Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo non mutuabile al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo l’interpretazione elaborata sulla previgente disciplina del requisito contributivo, e ha escluso dal computo le assenze, pur coperte da contribuzione obbligatoria, nonché la messa a disposizione della prestazione impedita da causa imputabile al datore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. e la falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, e chiedendo in via subordinata lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda il significato da attribuire all’espressione «giornate di lavoro effettivo» e, più in generale, al concetto di effettività del rapporto nel periodo di riferimento. Il Collegio muove dal proprio orientamento consolidato, secondo cui le trenta giornate sono integrate anche dalle giornate di ferie e di riposo retribuito, richiamando Cass. n. 22922 del 2024 e, in senso conforme, Cass. n. 31402 del 2024. Le ferie e i riposi costituiscono momenti connaturali al rapporto: durante la loro fruizione il rapporto conserva piena vitalità e dunque effettività.

Il passaggio decisivo è di ordine qualificatorio. Il testo normativo, pur nella sua peculiare formulazione, evoca un concetto giuridico di effettività che non coincide con il significato strettamente naturalistico di attività materialmente in essere. La prestazione è effettiva non solo quando è concretamente eseguita, ma anche durante le pause fisiologiche e, a maggior ragione, quando è offerta e ingiustificatamente rifiutata. In tali ipotesi il sinallagma contrattuale resta inalterato, non si interrompe l’obbligazione retributiva né quella contributiva.

Il Collegio valorizza la peculiarità del caso concreto: la prestazione non è stata resa per decisione unilaterale del datore, sospensione unilaterale del rapporto priva di valido supporto e perciò inidonea a incidere sugli obblighi retributivi e contributivi. Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe pregiudicato nei diritti previdenziali pur esercitando legittime prerogative, come nel caso dell’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto non ottemperato per esclusiva volontà datoriale.

La Corte distingue poi le ipotesi di vera sospensione del rapporto per eventi che, per legge, sospendono le reciproche obbligazioni principali: maternità, infortunio, malattia, congedo genitoriale, permessi per assistere persone con disabilità grave, cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore. In questi casi il lavoro non è effettivo. Tali periodi, però, sono neutralizzati: non si computano nel periodo di riferimento di dodici mesi. Il principio, insito nel sistema e collegato all’art. 38 Cost., impedisce che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale in una situazione tutelata dall’ordinamento.

Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del ricorso assorbe la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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