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Retribuzione professionale docenti: il TAR ordina l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 130 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è lo strumento esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata al titolo. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 conv. in legge n. 30/1997. La nomina del Commissario ad acta può essere riservata all’eventualità di un protrarsi dell’inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza che accertava il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per gli incarichi svolti in determinati anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma determinata. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata.

Ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inadempiente, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, trasmessa all’Amministrazione in copia conforme, aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come da certificazione del Tribunale di Trani. Ha altresì verificato il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, necessario prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il TAR ha quindi osservato come, a fronte del giudicato, l’Amministrazione non avesse eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Sul presupposto del persistente inadempimento, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Quanto alla richiesta nomina del Commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento. Tale scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione, dimostrando un approccio prudente volto a non sostituire immediatamente l’organo amministrativo nell’attività dovuta.

La sentenza ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente e dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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