Natura del lodo e impugnazione secondo l’atto dell’arbitro (Cass. civ. Sez. I n. 22005 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di divergenza tra la natura dell’arbitrato prevista dalla clausola compromissoria e quella del procedimento concretamente svoltosi, il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale va individuato sulla base, non già della volontà manifestata dalle parti, ma della natura dell’atto posto in essere dall’arbitro. Ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell’arbitrato, provvedendo nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato e i conseguenti errores in procedendo, va proposta davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ. e ss., e non nei modi propri dell’impugnazione dell’arbitrato irrituale. Il principio dell’apparenza tutela l’affidamento della parte impugnante sulla qualificazione del provvedimento prescelta dal giudice o emergente dal procedimento seguito, indipendentemente dalla sua esattezza. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito argomentazioni di merito, le stesse restano estranee alla ratio decidendi e la parte è tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità.
Il Fatto
Una controversia insorta tra professionisti a seguito del recesso del ricorrente da uno studio associato di ingegneria e architettura, avente ad oggetto la ripartizione degli utili, veniva rimessa a un arbitro, che con lodo rigettava le domande reciprocamente proposte.
Il lodo veniva impugnato davanti al Tribunale, che ne dichiarava la nullità, qualificandolo come irrituale per avere l’arbitro abdicato alla funzione di amichevole compositore. La Corte d’appello, in riforma, attribuiva al lodo carattere rituale e dichiarava inammissibile l’impugnazione, perché notificata oltre il termine annuale dell’art. 828 cod. proc. civ. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, concernente la qualificazione della fattispecie come arbitrato rituale, è infondato. La Corte territoriale si è attenuta al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II, 18/02/2016, n. 3197; 8/11/2013, n. 25258), secondo cui, in caso di divergenza tra la natura dell’arbitrato prevista dalla clausola compromissoria e quella del procedimento concretamente svoltosi, il mezzo d’impugnazione del lodo dev’essere individuato sulla base, non già della volontà manifestata dalle parti, ma della natura dell’atto posto in essere dall’arbitro.
Ne deriva che, ove sia stato pronunciato un lodo irrituale, l’impugnazione non può essere proposta dinanzi alla corte d’appello nel termine dell’art. 828 cod. proc. civ., ma, sia pure per far valere il carattere rituale del lodo, dinanzi al giudice ordinariamente competente, facendo valere i vizi propri degli atti negoziali. Viceversa, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato, provvedendo nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l’impugnazione va proposta davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 827 c.p.c. e ss. (Cass., Sez. I, 24/03/2011, n. 6842; 6/09/2006, n. 19129).
L’interpretazione della convenzione di arbitrato svolge un ruolo fondamentale, dovendosi presumere che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Tuttavia, ove risulti chiaro, dalla procedura seguita o dalla qualificazione espressamente data dagli arbitri, che è stato emesso un lodo rituale, ciò è decisivo ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugnazione, senza che si debba risalire alla volontà espressa nella convenzione.
Nella specie, l’evidenza della riconducibilità della procedura al paradigma dell’art. 816 cod. proc. civ. — nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modificazioni del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 — emerge dalla stessa affermazione posta a sostegno dell’impugnazione, secondo cui l’arbitro si era comportato di fatto come un arbitro rituale.
Quanto alla lesione dell’affidamento, la Corte richiama il principio dell’apparenza, che mira a tutelare la parte impugnante in ordine alla qualificazione prescelta dal giudice o emergente dal procedimento seguito (Cass., Sez. I, 21/06/2021, n. 17646; 13/02/2015, n. 2948; Cass., Sez. III, 23/10/2020, n. 23390).
Gli altri motivi sono inammissibili, avendo ad oggetto argomentazioni attinenti al merito, svolte soltanto ad abundantiam e quindi ininfluenti sulla decisione. Il giudice che, dopo una statuizione di inammissibilità, si sia spogliato della potestas iudicandi, non rende impugnabili le argomentazioni di merito, che restano estranee alla ratio decidendi (Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez. III, 19/09/2022, n. 27388; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.