Compensi avvocato, valore della lite e criterio del decisum (Cass. civ. Sez. II n. 2627 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione dei compensi professionali tra avvocato e cliente, il valore della controversia non si determina applicando il criterio del decisum dettato dall’art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014, disposizione riferita ai soli giudizi di condanna del soccombente al pagamento delle spese. Il giudice deve invece applicare i commi 2 e 3 della medesima norma, che consentono un concreto adeguamento dell’onorario all’effettivo valore della controversia, ove emerga una manifesta sproporzione tra il petitum formale e i sostanziali interessi in contrasto. In tale evenienza l’importo preteso secondo la tariffa non costituisce adeguato corrispettivo della prestazione espletata.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, chiedeva al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell’art. 28 legge n. 794/1942, la liquidazione dei compensi per l’attività di difesa prestata in una pluralità di contenziosi, quantificandoli complessivamente in una somma superiore a ventiquattromila euro. La cliente, costituitasi, eccepiva l’improcedibilità per mancata attivazione della negoziazione assistita e contestava nel merito la quantificazione, deducendo di aver già corrisposto un acconto.
Il Tribunale, valutato il pregio dell’opera, determinava il quantum complessivo in circa quattromila euro e condannava la convenuta al pagamento della sola differenza rispetto all’acconto versato, compensando integralmente le spese di lite. Con riguardo a una delle attività difensive, il giudice parametrava il compenso alla somma riconosciuta in sentenza a titolo risarcitorio, anziché al valore della domanda, e applicava i valori medi di scaglione. Il difensore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma 3, e 13, comma 6, legge n. 247/2012 e dell’art. 5 D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente assume che il Tribunale abbia errato nell’applicare il primo capoverso del comma 1, che impone di riguardare alla somma attribuita alla parte vincitrice, disposizione dettata per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente e non per il rapporto tra professionista e cliente.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il criterio del decisum, utilizzato dai giudici di merito, è riferibile ai soli giudizi di pagamento e di risarcimento danni in cui il giudice provvede alla liquidazione dei compensi da porre a carico di chi risulta soccombente. Nel caso di specie, trattandosi di rapporto interno tra avvocato e cliente, il giudice avrebbe dovuto applicare i commi 2 e 3 della medesima disposizione.
Da tali commi, secondo l’interpretazione della Corte, deriva sempre la possibilità di un concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello ricavabile dall’applicazione delle norme del codice di rito. Il richiamo al «valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti» attribuisce al giudice una generale facoltà discrezionale.
L’indagine omessa dal Tribunale consisteva dunque nel verificare la sproporzione tra il petitum formale e l’effettivo valore della controversia, desumibile dai concreti interessi in contrasto, per stabilire se l’importo domandato costituisse parametro di riferimento idoneo o si rivelasse del tutto inadeguato. In quest’ultima eventualità il compenso preteso secondo la tariffa non può essere ritenuto adeguato corrispettivo della prestazione. La Corte richiama, sul punto, Cass. Sez. 2 n. 18507 del 2018 e Cass. n. 1805 del 2012.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, restando assorbito l’esame del secondo motivo, concernente l’omesso esame della riduzione degli onorari dai valori massimi a quelli medi. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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