Condono canoni demaniali marittimi: il 30% va calcolato sulle somme pretese (Cass. civ. Sez. I n. 22006 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi ai canoni delle concessioni demaniali marittime di cui all’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, il versamento del 30 per cento delle somme dovute va calcolato sull’importo preteso dall’amministrazione e non sulla sola differenza tra quanto richiesto e quanto già corrisposto dal concessionario. Le somme versate in precedenza, prima della domanda di condono, possono essere computate ai fini della definizione, purché il procedimento giudiziario fosse pendente. La definizione agevolata non è subordinata all’esito positivo di alcun riscontro dell’ente gestore, né la pubblica amministrazione può attribuirsi la funzione ermeneutica della norma, spettando al giudice stabilire se la domanda di condono sia valida.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo contestava la determinazione del corrispettivo annuo per l’anno 2013, quantificato dall’amministrazione in una somma superiore a quella che essa riteneva dovuta. La società aveva presentato domanda di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 1, comma 733, della legge n. 147 del 2013 e aveva versato il 30 per cento dell’importo preteso dall’ente, computando anche la somma già corrisposta a titolo di canone.

Il tribunale accoglieva la tesi della concessionaria. La Corte d’appello di Venezia, su gravame delle amministrazioni, ribaltava la decisione, ritenendo che il condono dovesse calcolarsi sul 30 per cento della somma «ancora in contestazione» e che il pagamento eseguito ante causam avesse altra imputazione, non potendo essere sommato agli importi versati successivamente. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione; le amministrazioni hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi del ricorso principale, incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013. Preliminarmente esclude l’efficacia del giudicato esterno formatosi sull’annualità 2011: il rapporto concessorio di durata costituisce solo il presupposto del condono, che resta una libera scelta del concessionario, riferibile alle singole annualità.

Il nodo interpretativo riguarda la locuzione «somme dovute». Secondo la Corte, che aderisce all’orientamento espresso da Cass., sez. 1, n. 117 del 2022, la definizione si perfeziona con il versamento del 30 per cento delle somme richieste dall’amministrazione, anche se il pagamento sia stato effettuato prima della domanda di condono. Il dato letterale della norma è ritenuto insuperabile.

La diversa tesi, che calcola il 30 per cento sulla differenza tra il preteso e il versato, viene respinta perché irragionevole: finirebbe per favorire chi non ha versato nulla o solo una minima parte del dovuto rispetto a chi ha già corrisposto somme maggiori. La pubblica amministrazione, inoltre, non può condizionare il beneficio al proprio contegno adesivo, non previsto tra i presupposti applicativi.

La Corte richiama anche il sopravvenuto art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, convertito nella legge n. 126 del 2020, che, pur non applicabile ratione temporis, prevede espressamente che si tenga conto delle somme già versate a tale titolo. Nel medesimo senso si era espressa la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5244 del 2016), che aveva ravvisato nella tesi opposta un’indebita locupletazione dell’amministrazione.

Pertanto la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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