Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per pagamento solo dopo il ricorso (TAR Lombardia n. 3267 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza non è preclusa dalla mera pendenza del termine per l’adempimento spontaneo, né tantomeno dalla successiva esecuzione della prestazione. L’avvenuto pagamento del credito azionato, intervenuto dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ma la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha dato esecuzione al giudicato solo a seguito della ricezione dell’atto introduttivo, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese processuali. Tale statuizione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., deve essere distratta in favore dei difensori che abbiano dichiarato di aver anticipato le spese e di non averle riscosse.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di 2.500,00 euro per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese del Ministero, con distrazione in favore dei propri difensori.
La Motivazione della Corte
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo esercita una giurisdizione piena sul rapporto sostanziale dedotto nel giudicato. La verifica che il Collegio è chiamato a compiere concerne la persistenza dell’interesse della ricorrente all’esecuzione del comando giudiziale, alla luce degli atti e delle condotte sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Nella specie, il difensore di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia. Tale evento, verificatosi il 16 giugno 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, ha integralmente soddisfatto la pretesa creditoria fatta valere in executivis. Il Collegio ha pertanto ritenuto di prendere atto della dichiarazione e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore che la ricorrente potesse legittimamente attendersi dal prosieguo del giudizio, nemmeno in relazione alla nomina del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto.
Quanto alle spese, il Collegio ha osservato che la soddisfazione della pretesa è intervenuta solo dopo l’iniziativa giudiziaria. L’Amministrazione, infatti, non aveva dato esecuzione al giudicato prima della proposizione del ricorso, così determinando la necessità per la parte creditrice di agire in giudizio. Tale condotta integra gli estremi della soccombenza virtuale, dovendosi imputare all’Amministrazione l’insorgenza della lite. Ne consegue la sua condanna alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in 800,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Da ultimo, il Collegio ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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