Ottemperanza alla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1394 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione, con facoltà di delega, senza riconoscimento di compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è ammessa anche per le condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario, riuniti i procedimenti, aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio, in presenza della sola avvocatura erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, risultante da attestazione agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Preliminarmente il Tribunale ha escluso che la nota depositata dalla parte il giorno stesso dell’udienza camerale, in orario notturno, potesse assumere alcun rilievo processuale, trattandosi di deposito in palese violazione dei termini e fondato su norme non applicabili alle udienze in presenza, essendo la modalità da remoto un residuo del periodo emergenziale.
Nel merito il ricorso è stato accolto con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Quanto al compenso, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Il munus è stato quindi qualificato come intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne, secondo C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.
Il Tribunale ha inoltre precisato le modalità di deposito degli atti del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con l’apposito modulo, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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