Conferma magistrati onorari: requisite la permanenza in servizio alla domanda (TAR Lazio n. 431 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conferma dei magistrati onorari, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, è requisito preliminare di partecipazione alla procedura di valutazione la permanenza in servizio alla data di presentazione della domanda. La Commissione di valutazione può legittimamente accertare, già in sede di colloquio di idoneità, l’incompatibilità del candidato, anche se il relativo rilievo deve essere recepito da un atto del CSM. Il divieto di esercizio delle funzioni decorrente dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina non impedisce all’amministrazione di rilevare l’incompatibilità in un momento anteriore.
Il Fatto
Con decreto ministeriale del 15 maggio 2024 il Ministero della giustizia ha bandito la procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, avessero maturato meno di dodici anni di servizio, secondo il procedimento che riserva al CSM il potere di indire tre prove valutative nel triennio 2020-2024.
Il ricorrente, già magistrato onorario presso una Procura della Repubblica con nomina del 17 luglio 2002, ha presentato istanza il 20 giugno 2024 ed è comparso dinanzi alla Commissione di valutazione competente. Richiesto sulle sopravvenute cause di incompatibilità, ha dichiarato di svolgere attività forense nel distretto. La Commissione ha disposto l’esclusione dalla procedura con provvedimento del 29 novembre 2024. Il ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso. Al candidato difetta un requisito preliminare di partecipazione richiesto dall’art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017: possono partecipare solo i magistrati ancora in servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
L’art. 1 del d.m. 15 maggio 2024, in linea con la presupposta delibera del CSM del 24 aprile 2024, stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 e non ancora cessati dall’incarico alla scadenza del termine per la presentazione della domanda possono essere confermati sino al compimento del settantesimo anno di età. Nessuna utilità può quindi ritrarre il ricorrente dall’impugnazione, essendo egli escluso di diritto dalla procedura per la carenza del requisito primario, come accertato dal CSM con delibera della seduta plenaria del 22 febbraio 2023, che ha preso atto della cessazione dal servizio.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato. Non si configura il dedotto vizio di incompetenza della Commissione, poiché l’organo ben può rilevare l’incompatibilità di un candidato. Il rilievo deve essere recepito da un atto del CSM, ma nulla vieta alla Commissione di accertare, già in sede di colloquio di idoneità, le situazioni di conflitto di interesse.
Non è conducente l’argomento tratto dalla circolare n. 14 del 15 novembre 2017. Il fatto che il divieto di esercizio delle funzioni si applichi dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina significa che il divieto opera formalmente al momento della nomina, ma non preclude all’amministrazione di accertare l’incompatibilità anteriormente. Per elementare economia dell’attività amministrativa è inutile scrutinare un candidato che comunque non possa poi esercitare le funzioni.
Quanto alla facoltà del magistrato onorario di chiedere il trasferimento ad altro ufficio, essa deve essere esercitata antecedentemente alla procedura di valutazione. Diversamente si rallenterebbe la procedura di conferma, subordinandola agli esiti aleatori di eventuali domande di trasferimento, ostacolate dalla capienza della pianta organica. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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