Revoca del programma di protezione e inosservanza degli obblighi del collaboratore (Cons. Stato n. 10439 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dello speciale programma di protezione del collaboratore di giustizia è legittima anche quando non sia intervenuto alcun accertamento definitivo in sede penale sui fatti contestati, purché risulti l’inosservanza degli obblighi assunti con l’atto di impegno sottoscritto in occasione della concessione delle misure. Tali obblighi, espressi dal codice comportamentale richiamato dall’art. 12 del d.l. n. 8 del 1991, costituiscono il presupposto per il mantenimento della protezione e la loro violazione integra fatto valutabile ai fini della revoca ai sensi dell’art. 13 quater, comma 2, del d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991. L’art. 13, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude legittimamente la partecipazione procedimentale nei procedimenti relativi ai collaboratori di giustizia, in ragione dell’interesse pubblico alla riservatezza di procedure che incidono sull’ordine e la sicurezza pubblica. Alla legittimità della revoca consegue il rigetto della pretesa alla capitalizzazione delle misure di assistenza, la cui salvaguardia è correlata solo alla cessazione del programma per mancata proroga.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore di giustizia, era stato ammesso con il proprio nucleo familiare allo speciale programma di protezione previsto dalla legge n. 82 del 1991. Alla scadenza del programma, la Commissione centrale presso il Ministero dell’Interno ne aveva negato la proroga, riconoscendo la capitalizzazione pari a due anni dell’assegno di mantenimento, sul rilievo dell’esaurimento dei presupposti che avevano giustificato l’adozione delle misure.

Su richiesta di riesame del TAR, la Commissione aveva confermato la cessazione del regime di protezione, qualificandola come revoca e disponendo il recupero delle somme erogate a titolo di capitalizzazione. La nuova delibera si fondava su un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’interessato, sul rifiuto di trasferirsi in località protetta e sulla mancata restituzione delle somme percepite. Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti. Contro tale decisione è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, ritenendo superfluo l’esame dell’eccepita improcedibilità per la sopravvenuta determinazione della Commissione in autotutela. Le censure si concentrano sul diniego di partecipazione al procedimento: l’art. 13, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude espressamente i procedimenti relativi ai collaboratori di giustizia dall’ambito applicativo delle norme sulla partecipazione.

La questione di costituzionalità prospettata in via subordinata è ritenuta non fondata. La disposizione non è incoerente con il dettato costituzionale, perché tende a proteggere l’interesse pubblico alla riservatezza di procedure incidenti sull’ordine e la sicurezza pubblica, esigenza esplicitata dall’art. 10, comma 2 ter, del d.l. n. 8 del 1991, che copre dal segreto di ufficio gli atti e i provvedimenti della Commissione.

Quanto alla dedotta illegittimità per essere la revoca fondata sulla sola misura cautelare, il Collegio rileva che l’ordinanza è stata solo uno dei rilievi considerati. La Commissione ha dato rilievo al rifiuto del trasferimento in località protetta e alla mancata restituzione delle somme, integrando l’inosservanza degli obblighi assunti con l’atto di impegno, fonte di reciproci diritti e obblighi di natura pubblica (richiamata Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8413).

La revoca è dunque legittima anche a prescindere dall’accertamento penale delle responsabilità, perché gli obblighi del codice comportamentale sono il presupposto per il mantenimento della protezione: la condotta incompatibile della persona protetta non può vanificare i risultati del contrasto al crimine né esporre inutilmente al pericolo gli agenti e la popolazione. Il collaboratore, sottoscrivendo l’atto, assume l’impegno a rispettare le prescrizioni ed è informato delle conseguenze della loro inosservanza ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. n. 161 del 2004.

Alla legittimità della revoca consegue il rigetto del motivo sulla capitalizzazione e sul recupero delle somme: la salvaguardia è correlata esclusivamente alla cessazione per mancata proroga, secondo l’art. 10, comma 13, del D.M. n. 161 del 2004. Le vicende successive rendono irrilevante il tema della mancata sospensione per pregiudizialità, peraltro già accordata in appello. Le spese del grado sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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