Emersione del lavoro irregolare: diniego illegittimo per motivazione solo apparente (TAR Lombardia n. 108 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto all’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a richiamare il parere negativo della Questura e a elencare le sentenze di condanna, senza qualificare le stesse come riconducibili a una delle fattispecie ostative tassativamente previste dall’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020. La mera esistenza di condanne penali non integra di per sé causa ostativa: occorre verificare se i reati rientrino nel perimetro dell’art. 380 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla sola ipotesi aggravata di ricettazione. Quanto alla valutazione di pericolosità sociale, il provvedimento deve dar conto in concreto della minaccia per l’ordine pubblico, tenendo conto della gravità del reato, della durata del soggiorno, del tempo trascorso, della condotta successiva e della situazione familiare. L’annullamento produce effetto conformativo, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi secondo tali parametri.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, dichiarazione di sussistenza di rapporto di lavoro domestico irregolare in favore del ricorrente. Lo Sportello Unico Immigrazione di Bergamo riceveva l’istanza, ma la Prefettura notificava preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, fondato su parere negativo della Questura che richiamava due condanne, per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, entrambe con pena sospesa.
Dopo la memoria difensiva, l’amministrazione rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, difetto dei presupposti ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. In sede cautelare il TAR sospendeva il diniego, rilevando la motivazione insufficiente e chiedendo all’amministrazione di esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, senza che alcuna attività fosse svolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato riporta esclusivamente due sentenze di condanna, per i reati di cui agli art. 648 cod. pen. e art. 474 cod. pen., richiamando un parere ostativo della Questura rimasto oscuro anche dopo l’ordinanza cautelare. L’impianto motivazionale così costruito rivela, secondo il TAR, irragionevolezza e sproporzione.
Il percorso argomentativo si articola sulla tassatività delle fattispecie ostative elencate nell’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020. Il TAR osserva che i reati per cui il ricorrente risulta condannato non rientrano nella lett. c) della disposizione, non ricadendo nel perimetro applicativo dell’art. 380 cod. proc. pen.. Quanto alla ricettazione, solo l’ipotesi aggravata di cui all’art. 648, primo comma, secondo periodo, cod. pen. potrebbe rilevare quale effetto automaticamente ostativo; il Collegio dubita fortemente che tale fattispecie sia stata accertata, attesa l’esiguità della pena irrogata.
Il TAR sottolinea che, ove si fosse trattato della figura aggravata, il provvedimento avrebbe dovuto indicarne l’effetto ostativo, eventualmente riportandosi al parere della Questura. Solo così l’iter logico sarebbe divenuto intellegibile, soprattutto nella prospettiva dell’accesso alla tutela giurisdizionale. Nessun chiarimento è sopraggiunto dopo l’ordinanza cautelare.
Analoga insufficienza motivazionale riguarda l’ipotesi della lett. d) del medesimo comma 10. Il diniego non reca alcuna motivazione su una concreta pericolosità sociale dello straniero, tale da configurare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il provvedimento è pertanto annullato.
All’annullamento consegue un effetto conformativo nei confronti della Prefettura, onerata di rivalutare l’istanza valutando in concreto la pericolosità, con riguardo alla serietà del reato, alla lunghezza del soggiorno, al tempo trascorso dalla commissione, alla condotta successiva e alla situazione familiare. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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