Decadenza dall’assunzione pubblica: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 549 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Tale regola di giurisdizione opera, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, anche con riferimento agli impieghi alle dipendenze delle aziende sanitarie locali, non riconducibili ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico. L’atto di decadenza dall’assunzione, in quanto direttamente ostativo alla costituzione del rapporto di lavoro, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria di un concorso pubblico bandito dalla ASL, impugnava l’atto con cui l’amministrazione lo aveva dichiarato decaduto dall’assunzione. Il provvedimento era stato adottato perché, dopo aver ottenuto due proroghe della presa di servizio, l’interessato non si era presentato nel termine ulteriormente assegnatogli, avendo avanzato una terza richiesta di differimento. Nel giudizio avanti al TAR, l’azienda sanitaria eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il collegio, all’udienza camerale, dava avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata sulla questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il collegio ha richiamato l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, il quale devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro.
La decisione muove dal presupposto che gli impieghi alle dipendenze delle aziende sanitarie locali non siano annoverabili tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, ai quali soltanto si estende la giurisdizione del giudice amministrativo. Tale esclusione comporta l’integrale applicazione della regola generale di giurisdizione, che comprende non solo le controversie nascenti dal rapporto già costituito, ma anche quelle relative alla fase prodromica dell’assunzione.
Nella fattispecie, l’atto di decadenza impugnato è stato qualificato come provvedimento direttamente ostativo alla costituzione del rapporto di lavoro cui il ricorrente aspirava. È proprio tale effetto impediente a fondare la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia concernente l’assunzione rientra espressamente nel novero delle materie devolute al giudice del lavoro.
Il tribunale ha, infine, stabilito che la causa potrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione delle spese processuali, giustificata dall’esito del giudizio. La pronuncia assume rilievo interpretativo in quanto conferma l’orientamento per cui la giurisdizione si determina sulla base della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, che, nel caso di aspirazione all’assunzione presso una ASL, è di diritto soggettivo, non degradabile a interesse legittimo.
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Nota della Redazione
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