Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente a tempo determinato (TAR Veneto n. 219 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il diritto del docente a tempo determinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 costituisce oggetto di un obbligo di fare dell’Amministrazione, suscettibile di esecuzione in ottemperanza. La notificazione della copia attestata conforme del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. L’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima l’azione, con eventuale nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna al pagamento di un totale di € 2.500,00.
Il ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente per chiederne l’esecuzione e che la pronuncia è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Non essendo la sentenza stata spontaneamente eseguita, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica, chiede l’attivazione di quest’ultima con l’accredito della somma oggetto della condanna e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio. Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Tribunale verifica, in primo luogo, la ritualità della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, richiamando l’art. 479 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accerta, poi, l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Rileva, altresì, che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Costituendo circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia, il Collegio dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni successivi alla comunicazione. Al Commissario è demandata l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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