Continuazione e tossicodipendenza: non basta lo stato di dipendenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 13972 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata applicazione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., conseguente all’omessa acquisizione delle sentenze di condanna cui si riferisce l’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sanzionata da alcuna comminatoria di nullità, atteso che il giudice di merito può acquisire aliunde gli elementi necessari per il giudizio. Il solo stato di tossicodipendenza del soggetto agente non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi di valenza significativa, a dimostrare la preventiva ideazione unitaria dei reati. È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in mere critiche in punto di fatto e non si confronti con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza volta all’unificazione in continuazione dei reati giudicati da quattro distinte sentenze di condanna, tutte relative a delitti in materia di stupefacenti. Il provvedimento reiettivo si fondava sulla distanza cronologica tra i fatti e sull’insufficienza della sola condizione di tossicodipendenza, in assenza di elementi ulteriori. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo il vizio di motivazione e lamentando, in particolare, la mancata acquisizione d’ufficio delle sentenze non allegate all’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come le censure formulate si sostanziassero in mere critiche in punto di fatto, non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, e pertanto sono state ritenute aspecifiche. In particolare, la doglianza relativa alla mancata acquisizione delle sentenze è stata giudicata priva di pregio, richiamando il principio di diritto per cui l’omessa applicazione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non è assistita da alcuna comminatoria di nullità, potendo il giudice acquisire aliunde gli elementi necessari per il giudizio.
La Corte ha inoltre precisato che, in vista dell’individuazione della preventiva ideazione di carattere unitario, non è sufficiente il solo stato di tossicodipendenza del soggetto agente, occorrendo elementi ulteriori. Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta logica e coerente, avendo correttamente valorizzato la distanza temporale tra i fatti e l’assenza di elementi significativi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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