Nesso causale presunto per patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito (TAR Lazio n. 3041 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e di altri metalli pesanti, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente che il militare dimostri l’espletamento di missioni in tali teatri e la successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi ivi riscontrati. Grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia, riferibile al singolo militare. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che si limiti a richiamare i fattori di rischio generici della patologia, senza approfondire il rischio connesso al servizio svolto in siti contaminati e senza indicare fattori causali alternativi, è carente e determina l’illegittimità del decreto di reiezione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia linfoproliferativa diagnosticata nel 2021, nonché i pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel 2022, in sede di prima valutazione e di riesame, e il verbale della CMO che aveva ascritto l’infermità alla Tabella B.
Il ricorrente aveva prestato servizio in diversi teatri operativi esteri, tra cui missioni nei Balcani e in Iraq, in siti esposti a contaminazione. La domanda di riconoscimento, presentata nel marzo 2021, era stata respinta sul rilievo che si trattava di patologia neoplastica nel cui sviluppo rivestirebbero un ruolo importante fattori ambientali e individuali, senza specifiche noxae riconducibili al servizio. Di qui il ricorso, affidato a censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto un profilo preciso. Il parere del CVCS posto a fondamento del decreto di reiezione risulta evidentemente carente: non è adeguatamente approfondita la circostanza del servizio svolto dal ricorrente nei teatri balcanici e iracheni, con i correlati fattori di rischio legati all’impiego, senza adeguate protezioni, in siti esposti alla contaminazione da armi ad uranio impoverito.
Il TAR richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, che — affrontando la questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all’estero — ha riaffermato un criterio probatorio alleggerito per il militare. Data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, unitamente alla successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in quei teatri.
Ne deriva il ribaltamento dell’onere della prova. Grava sull’Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia, ad esempio fattori personali o ambientali non legati al servizio. Nel caso di specie, per escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia. Tale prova non si rinviene nei provvedimenti impugnati.
Il Collegio esamina altresì l’impugnazione del verbale della CMO che aveva ascritto l’infermità alla Tabella B: pur essendo lo stesso indicato tra gli atti gravati, nel ricorso non sono sviluppate specifiche censure, e il mancato sviluppo dell’impugnativa ne determina il rigetto. Il ricorso è quindi accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, salvo quello specificato, e con rimessione della pratica all’Amministrazione perché riesamini la domanda, previo nuovo parere del CVCS, evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi specificamente riferibili al militare. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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