Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 1489 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra la condizione per l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche in relazione a un’obbligazione di facere, ove il valore economico della prestazione sia precisamente determinato e la condanna sia assimilabile a una condanna pecuniaria. La mancanza di fondi di bilancio non costituisce causa di impedimento all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore di € 1.500,00.
La sentenza era munita di attestazione di conformità ed era stata notificata all’amministrazione in data 18 giugno 2025. Oltre alla domanda principale, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Si è costituito il Ministero intimato. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato fondato il ricorso. Sussistono tutte le condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come da attestazione in atti, e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne ha riconosciuto la natura sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l’adempimento del debitore. Pur trattandosi di obbligazione di facere — l’emissione di buoni elettronici — essa è stata ritenuta pienamente assimilabile a una condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione precisamente determinato.
Il giudice ha pertanto fissato la penalità in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% del valore della sorte capitale.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il giudice ha ricordato che l’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in misura ridotta del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale.
Nota della Redazione
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