Controllo Corte dei conti su rendiconti spese elettorali comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 200 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di cui all’art. 13 della legge n. 96/2012 sulle spese elettorali dei partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è volto ad accertare la conformità alla legge delle spese sostenute secondo un criterio di inerenza e di congruità, anche temporale, rispetto alla finalità elettorale. Il sindacato riguarda l’ammissibilità e l’effettività delle spese, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento, ma non si estende alle risorse proprie dei partiti, provenienti dai relativi bilanci. Resta estraneo al controllo delle Sezioni regionali di controllo il rendiconto delle spese dei singoli candidati alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale, devolute al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 14 della legge n. 515/1993. Il limite massimo di spesa è fissato dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 in un euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Il Fatto
In occasione delle elezioni amministrative del 2025 per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha avviato l’esame dei rendiconti. Con una precedente delibera il Collegio aveva chiesto al Sindaco il numero degli iscritti nelle liste elettorali, la data di convocazione dei comizi, l’elenco delle liste partecipanti e la data di insediamento del nuovo Consiglio. Ricevuto il riscontro, il Collegio ha esaminato le rendicontazioni trasmesse dai delegati e dai rappresentanti delle formazioni politiche, alcune delle quali hanno dichiarato di non aver sostenuto spese elettorali né ottenuto finanziamenti, mentre le restanti hanno depositato il rendiconto delle fonti di finanziamento e delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La verifica della conformità alla legge delle spese elettorali per le elezioni comunali è attribuita alle Sezioni regionali di controllo, in forza dell’art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012, che richiama il regime della legge n. 515/1993. Il controllo verte sull’ammissibilità e sull’effettività delle spese, oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta e sull’acquisizione degli ulteriori elementi necessari.
Sul versante delle entrate, il Collegio richiama la Cass. civ. Sez. I n. 1352 del 1999, secondo cui trova applicazione una nozione economica di finanziamento, inteso come erogazione di terzi: restano quindi fuori dal sindacato le risorse proprie dei partiti, provenienti dai rispettivi bilanci. Ne consegue che le somme qualificate come mezzi propri o disponibilità del partito non sono oggetto di verifica da parte del Collegio.
Il Collegio procede poi all’esame dei rendiconti pervenuti. Le spese rendicontate sono ricondotte alle tipologie ammesse dall’art. 11 della legge n. 515/1993, con verifica della documentazione di supporto e degli importi, compreso il 30% a forfait dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Vengono esaminati i casi in cui tale voce è esposta pur senza corrispondente costo effettivamente sostenuto.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ribadisce che l’obbligo di rendicontazione alla Corte dei conti riguarda esclusivamente le spese sostenute da partiti, liste o movimenti, mentre le spese dei singoli candidati rientrano nella competenza del CO.RE.GE presso la Corte di appello, al quale i relativi rendiconti sono stati trasmessi per competenza.
All’esito delle verifiche, il Collegio accerta la regolarità dei rendiconti, avendo riscontrato il rispetto dei limiti di spesa, la conformità delle voci alle tipologie ammesse, la dimostrazione delle spese con idonea documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Sindaco per il successivo inoltro ai rappresentanti delle liste interessate.
Nota della Redazione
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