Contributi Covid e rapporto di servizio: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 58 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 d.l. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio) e dall’art. 2 d.l. n. 149/2020 (cd. ristori bis) non hanno natura meramente assistenziale e solidaristica. Essi inseriscono il percettore in un programma pubblicistico di più ampio respiro, volto a salvaguardare il tessuto socioeconomico nazionale e i livelli occupazionali. Ne deriva la configurabilità del rapporto di servizio con l’amministrazione erogante e, quindi, della giurisdizione contabile per il danno da sviamento delle somme dalle finalità cui erano preordinate. La previsione dell’applicabilità del processo tributario all’impugnazione dell’atto di recupero non incide sull’individuazione della giurisdizione in ordine alla distinta responsabilità erariale.
Il Fatto
La società cooperativa aveva presentato istanza per conseguire i contributi a fondo perduto, attestando il calo di fatturato richiesto dalla normativa e ottenendo dall’Agenzia delle Entrate l’accredito complessivo di 58.554,00 euro. Attivate le verifiche sulla corretta fruizione dei contributi, l’Ufficio Controlli invitava la società a documentare i requisiti o a restituire spontaneamente quanto riscosso. Rimasta inevasa la richiesta, veniva emesso atto di recupero e operata l’iscrizione a ruolo.
La Procura regionale ha quindi promosso l’azione di responsabilità amministrativo-contabile, imputando al rappresentante legale di avere prodotto un’istanza e ottenuto i contributi in assenza dei presupposti, con conseguente danno erariale da sviamento della funzione pubblica. Nel giudizio di primo grado l’appellato rimaneva contumace e la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania dichiarava il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario, ritenendo insussistente il rapporto di servizio tra privato percettore e amministrazione erogante.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla giurisprudenza consolidata in tema di danno erariale. Per configurare il rapporto di servizio, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario o che costui, disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il punto di discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti.
Il privato fruitore di fondi pubblici concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione e assume, ai fini della giurisdizione contabile, la posizione di un dipendente o amministratore. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 9659/2023, Cass. Sez. Un. n. 5228/2022 e Cass. Sez. Un. n. 32523/2023, nonché propri precedenti (Corte conti Sez. II App. n. 31/2025 e n. 106/2025). Il rapporto può prescindere dal trasferimento di poteri autoritativi e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale.
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude la natura meramente solidaristica dei contributi in rilievo. L’art. 25 d.l. n. 34/2020 mira a compensare la perdita di fatturato patita da categorie individuate di soggetti, ma in funzione preminente di un interesse generale, che travalica la posizione del singolo beneficiario e si identifica nella salvaguardia dell’intero tessuto socioeconomico nazionale e dei livelli occupazionali. La provvidenza consente la continuità operativa dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni pandemiche.
Il dato trova conferma nella preclusione normativamente prevista per i soggetti la cui attività risulti già cessata alla presentazione dell’istanza. Tale preclusione non si giustificherebbe se si trattasse di misura di mero ristoro di un pregiudizio già cristallizzato, poiché l’esigenza risarcitoria sussisterebbe proprio a fronte di attività terminata. Analoghe conclusioni valgono per il contributo dell’art. 2 d.l. n. 149/2020, concedibile ai soli operatori con partita IVA attiva.
Quanto all’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, che richiama le disposizioni sul processo tributario per le controversie concernenti l’atto di recupero, la Corte nega ogni rilievo ai fini dell’esclusione della giurisdizione contabile. Il regime di impugnazione dell’atto di recupero in sede amministrativa non condiziona l’individuazione della giurisdizione in ordine alla distinta responsabilità erariale, connessa a condotte che hanno reso possibile l’erogazione e la percezione del contributo. L’appello è pertanto accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione in diversa composizione del giudizio sul merito.
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Nota della Redazione
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