Non luogo a provvedere sul parere ex art. 5 TUSP in assenza (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 94 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità che la Corte dei conti è chiamata a rendere ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 presuppone un atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette. Ove il dispositivo della deliberazione consiliare non contenga alcuna determinazione di acquisto, diretto o indiretto, l’atto non è ascrivibile al perimetro delle funzioni di controllo e la Sezione regionale dichiara il non luogo a provvedere. Il sindacato sulla conformità resta circoscritto alla verifica degli oneri di motivazione analitica di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché degli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Con nota del 23 maggio 2024, la società affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale trasmette alla Sezione regionale di controllo per le Marche la deliberazione del Consiglio comunale di un ente socio, adottata il 30 aprile 2024. L’atto riguarda la prossima assemblea dei Comuni soci, chiamata a pronunciarsi su un progetto di rinforzamento industriale del gestore mediante acquisizione societaria.

Il provvedimento consiliare, trasmesso ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, dà mandato al sindaco di chiedere una proroga per la deliberazione da assumere e, in caso di diniego della proroga, di astenersi dalla votazione. Il progetto era già stato oggetto di pareri della stessa Sezione, che ne avevano rilevato la non conformità alle norme del TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 5 TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, affida alla Corte dei conti il controllo di conformità dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e agli obblighi motivazionali dei commi 1 e 2. La rinnovata funzione è stata analizzata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ne ha individuato la ratio nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione.

Su questa base, il Collegio esamina il contenuto essenziale della deliberazione consiliare. Il dispositivo si limita a impartire un indirizzo al sindaco in vista dell’assemblea: chiedere una proroga e, in mancanza, astenersi dal voto. Non contiene, dunque, alcuna determinazione dell’ente volta ad approvare l’acquisto di partecipazioni, né in via diretta né in via indiretta.

La Corte valorizza il tenore letterale della determinazione come elemento decisivo per qualificare giuridicamente il provvedimento e i suoi effetti. Poiché manca il presupposto oggettivo dell’atto di acquisizione, la deliberazione non rientra nel perimetro degli atti sui quali la Sezione è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.

Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere. La Sezione precisa inoltre che l’operazione societaria sottostante è stata oggetto di parere con deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, cui si rinvia integralmente: in quelle sedi è stata rilevata la non conformità dell’operazione alle norme del TUSP. Restano ferme, pertanto, le considerazioni e le osservazioni ivi formulate. La pronuncia va trasmessa all’amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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