Calcolo quote B e C pensione statale con riproporzionamento a dodici mensilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 60 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della pensione del personale statale, il riproporzionamento su dodici mensilità del risultato della seconda e della terza quota è conforme al sistema normativo. La tredicesima mensilità è inclusa nella base di calcolo delle quote B e C, perché la retribuzione media degli ultimi dieci anni e la contribuzione versata la comprendono. La successiva divisione per tredici e moltiplicazione per dodici serve a evitare che il pensionato percepisca la tredicesima due volte: una pro quota nelle dodici mensilità e una seconda tramite l’erogazione separata prevista dall’art. 94 d.P.R. n. 1092/1973. La questione di legittimità costituzionale prospettata in modo generico, con riferimento a un elenco indistinto di norme e a qualsiasi altra disposizione collegata, è inammissibile; è inoltre manifestamente irrilevante se la disparità di trattamento non risulta provata in atti.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti in congedo dopo il 1° aprile 2019 e già dipendenti del Ministero della Giustizia, hanno adito la Corte dei conti contestando il calcolo delle loro pensioni. L’errore riguarderebbe la seconda e la terza quota, determinate senza tenere conto della tredicesima mensilità.

Secondo la tesi dei ricorrenti, l’INPS avrebbe applicato il criterio per cui “per gli statali la seconda e la terza quota sono riportate in 12 mensilità”, con un’operazione di divisione per tredici e moltiplicazione per dodici priva di giustificazione normativa. Da qui la richiesta principale di riliquidazione senza quel riproporzionamento; in subordine, di escluderlo sulla sola terza quota, come per il personale cessato prima dell’aprile 2019; in ulteriore subordine, la rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. L’INPS ha chiesto il rigetto, eccependo in via subordinata la prescrizione degli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ricostruisce il meccanismo di determinazione delle quote pensionistiche. La quota A è calcolata applicando l’aliquota di rendimento agli anni di servizio fino al 31/12/1992 sulla retribuzione fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio. La quota B si basa sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni; la quota C sul montante contributivo. Entrambe le basi comprendono la tredicesima mensilità.

La Corte richiama un indirizzo già consolidato, citando le decisioni della Sezione Piemonte n. 54/2026 e n. 21/2026, della Sezione Lombardia n. 39/2026, della Sezione Abruzzo n. 91/2026 e della Sezione Trentino Alto Adige n. 3/2026. L’operazione di divisione per tredici e moltiplicazione per dodici è ritenuta corretta, perché evita che i beneficiari percepiscano la tredicesima due volte: una prima, ripartita pro quota nelle dodici mensilità, e una seconda mediante l’erogazione separata di dicembre.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 94 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al titolare di pensione una tredicesima mensilità da corrispondere con la rata di dicembre, commisurata alla rata spettante al 1° dicembre. La Corte richiama la ricostruzione già operata con riferimento alla suddivisione in quote e ai criteri di determinazione: artt. 43 e 94 d.P.R. n. 1092/1973, art. 15 legge n. 724/1994, art. 2, comma 9, legge n. 335/1995, art. 12 legge n. 153/1969, artt. 46 e 48 d.P.R. n. 917/1986, artt. 7 e 13 d.lgs. n. 503/1992.

Ne deriva che la tredicesima è qualificata come reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro e deve essere inclusa nel calcolo delle quote B e C, mentre la quota A è determinata su dodici mensilità, dato che la tredicesima è corrisposta separatamente a dicembre. Le quote B e C vanno quindi riproporzionate su dodici mensilità per evitare doppie erogazioni.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene manifestamente irrilevante, perché la disparità di trattamento tra cessati prima e dopo l’aprile 2019 non risulta provata in atti. La ritiene inoltre inammissibile, essendo stata formulata in modo generico e riferita a un elenco di norme dedotte dal prospetto di liquidazione dell’INPS e a qualsiasi altra disposizione collegata. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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