Nessun affidamento tutelabile e ordine di demolizione dell’abuso edilizio (TAR Campania n. 8376 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell’opera edilizia realizzata in assenza di titolo abilitativo e non fonda alcun affidamento tutelabile del privato. L’iniziativa edilizia, salvo le ipotesi di edilizia libera, richiede il previo rilascio del titolo che ne attesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. La mera sanabilità dell’abuso non integra vizio dell’atto, poiché l’accertamento di conformità è rimesso all’iniziativa dell’interessato e non impone all’amministrazione di valutarla d’ufficio.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate senza titolo su un’area di sua proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto riguarda due manufatti — il primo di circa 53 mq, il secondo di circa 135 mq — e un muro di cinta in muratura realizzato in difformità rispetto a una SCIA presentata nel 2020, che aveva ad oggetto una recinzione in paletti di legno e rete metallica.

Davanti al giudice amministrativo la ricorrente deduce la lesione dell’affidamento, asserendo di avere eseguito gli interventi in buona fede su area non vincolata, e il difetto di motivazione dell’ordinanza. Nel merito sostiene la possibilità di adeguare il primo manufatto allo strumento urbanistico, l’avvenuta demolizione del secondo e l’assentibilità del muro di cinta ai sensi della disciplina delle zone agricole. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla censura sull’affidamento. Richiama il consolidato orientamento secondo cui il decorso del tempo non è in grado di incidere sulla legittimità dell’opera né di consentire la conservazione di quanto realizzato in violazione della legge. La legislazione amministrativa e quella penale si fondano sul principio per cui costituisce reato la realizzazione di un immobile in assenza del titolo abilitativo, come conferma l’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. Non è dunque ipotizzabile un affidamento legittimo sulla mancata applicazione delle leggi dello Stato.

La Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, secondo cui il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo mai assistito da titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe nemmeno quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi.

L’attività di ripristino è espressione di un potere doveroso e vincolato di governo del territorio. Ogni iniziativa edilizia, salvo l’edilizia libera — non ravvisabile nelle opere in contestazione — esige il previo titolo abilitativo. Laddove l’opera risulti abusiva, il Comune ha il dovere di ordinarne la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla dedotta possibilità di adeguare i manufatti, la Corte osserva che l’eventuale sanabilità dell’abuso non costituisce vizio dell’atto, poiché l’accertamento di conformità è sottoposto all’iniziativa dell’interessato. In presenza di un abuso, la legge non impone all’amministrazione di valutarne la sanabilità, ma di provvedere al ripristino della legalità. Nel caso concreto non risulta presentata alcuna istanza di accertamento di conformità per il manufatto di 53 mq, né prova dell’avvenuto ripristino per quello di 135 mq. Il muro di cinta, inoltre, è difforme alla SCIA e non legittimato da alcun titolo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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