Cessata materia del contendere per ottemperanza alla condanna al rilascio della carta docente (TAR Lombardia n. 3329 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, nelle more del giudizio, esegua integralmente il dictum giudiziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più configurabile alcun interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la verifica dell’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite segue i criteri ordinari, potendo il giudice disporne l’integrale compensazione, anche in ragione dell’inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Monza, sezione Lavoro e Previdenza, la declaratoria del proprio diritto ad usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (c.d. carta docente), per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento tramite carta elettronica. Avendo riscontrato l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con dichiarazione resa nel corso dell’udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente aveva dato atto che l’amministrazione resistente aveva provveduto a eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere integralmente soddisfatta la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Sulla base di tale riscontro, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice il potere di dichiarare la cessazione quando, nel corso del giudizio, risulti che la pretesa è stata integralmente soddisfatta, venendo meno l’interesse della parte a una pronuncia di merito.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la circostanza che il ricorso sarebbe stato inammissibile per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, atteso che la sentenza da ottemperare non era stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA. La pronuncia, pertanto, nel riconoscere l’avvenuta esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione, ha comunque escluso la soccombenza virtuale di quest’ultima, giustificando la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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