Silenzio della p.a. e ordine di provvedere sull’istanza di permesso di costruire (TAR Lombardia n. 3900 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra silenzio-inadempimento la mancata adozione del provvedimento espresso sull’istanza di permesso di costruire oltre il termine di conclusione del procedimento, anche quando siano computati i periodi di sospensione e interruzione determinati dalla complessità dell’intervento e dalle necessità istruttorie. Accertata la violazione del termine, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La compensazione delle spese è giustificata dagli eccezionali adempimenti istruttori resisi necessari in un’ottica di prudenziale amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Milano, in data 22.12.2022, un’istanza di permesso di costruire per un intervento a destinazione mista residenziale e commerciale con recupero della SL esistente su un immobile cittadino. Il procedimento è stato scandito da conferenze di servizi, sospensioni e interruzioni, con progressive integrazioni documentali trasmesse dall’interessato fino al 18 luglio 2024.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso, il proprietario ha dapprima sollecitato l’ente in data 25 marzo 2025 e poi ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio, chiedendo l’ordine di provvedere entro trenta giorni. Il Comune si è costituito rappresentando la creazione di un gruppo di lavoro interno, volto a verificare la coerenza delle pratiche edilizie con il mutato quadro interpretativo seguito a indagini della Procura della Repubblica su altri interventi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la domanda avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di titolo edilizio. La questione riguarda il rispetto del termine di conclusione del procedimento e la configurabilità dell’inadempimento una volta decorso il termine, tenuto conto delle vicende sospensive che hanno caratterizzato l’istruttoria.

Il Tribunale ha ritenuto pacifica la violazione del termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001. Il superamento è stato verificato anche computando i periodi di sospensione e interruzione del procedimento, che pure erano stati determinati dalla complessità dell’intervento e dalle necessità istruttorie emerse nel corso dell’istruttoria.

La difesa dell’ente ha invocato l’eccezionale dilatazione dei tempi, collegata agli approfondimenti di un gruppo di lavoro interno costituito a fronte delle incertezze interpretative derivanti dalle indagini penali su altre pratiche. Il Collegio ha dato atto della peculiarità della vicenda e della prudenziale amministrazione seguita, ma ha confermato che tali ragioni non valgono a escludere l’obbligo di provvedere in modo espresso.

Il silenzio è stato quindi dichiarato illegittimo a partire dalla data in cui l’istruttoria è stata completata. Di conseguenza è stato ordinato al Comune di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della sentenza.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione degli eccezionali adempimenti istruttori resisi necessari in un’ottica di prudenziale amministrazione a fronte delle incertezze interpretative descritte nelle memorie dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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