Nessun danno erariale per supplenze ATA ottenute con diploma falso (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 7 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accesso all’impiego pubblico conseguito mediante falsa attestazione del titolo di studio, il danno erariale non è configurabile quando la prestazione resa sia di carattere routinario e non richieda titoli di elevata specializzazione e il lavoratore sia comunque in possesso del titolo prescritto. In tal caso la pubblica amministrazione fruisce di un vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 e la domanda di restituzione delle retribuzioni va rigettata. La condotta mendace resta rilevante sul piano penale, disciplinare e civile, ma sotto il profilo amministrativo-contabile non integra danno. Il pregiudizio è semmai del terzo aspirante scavalcato in graduatoria.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio la convenuta per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 9.256,82 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La somma corrispondeva alle retribuzioni erogate per incarichi di supplenza ATA svolti presso un istituto comprensivo.

La convenuta aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia autocertificando il possesso di un diploma di qualifica professionale, in realtà mai conseguito. Il rapporto è stato risolto per destituzione a seguito di provvedimento disciplinare. La Procura ha contestato l’illecita percezione delle retribuzioni; la convenuta si è costituita eccependo la buona fede e sostenendo di essere comunque in possesso di altro diploma di maturità idoneo all’accesso al profilo.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma, anzitutto, la piena utilizzabilità degli elementi raccolti in sede penale. Il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresi quelli provenienti dal processo penale, anche se questo non si sia concluso con una sentenza di merito. Irrilevante è dunque che la falsità del diploma non sia stata accertata con pronuncia giurisdizionale: le dichiarazioni dei docenti e del coordinatore didattico, non coinvolti nel procedimento penale, e il dato documentale dello stock di pergamene assegnato ad altro istituto provano i fatti addebitati.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo: la convenuta non risulta aver mai sostenuto l’esame e dunque ben sapeva di non possedere il titolo, con coscienza e volontà di ingannare l’amministrazione per ottenere un vantaggio ingiusto. La dedotta buona fede è sconfessata da tale circostanza.

Il punto decisivo riguarda il danno. La Sezione rimedita il tradizionale indirizzo secondo cui, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., l’illiceità della causa priverebbe il lavoro della tutela del rapporto, con venir meno del sinallagma. Con la pronuncia sez. Lombardia n. 97 del 2024 e, più diffusamente, con la n. 175 del 2024, la Sezione distingue tre ipotesi: prestazioni non routinarie con titoli specialistici non posseduti, con restituzione integrale; prestazioni routinarie svolte da soggetto titolato con votazione inferiore a quella del titolo falso, con rigetto della domanda; prestazioni routinarie svolte da soggetto privo del titolo prescritto, con riduzione del danno in quota percentuale.

La fattispecie rientra nella seconda ipotesi. Il profilo di collaboratore scolastico richiede per la normativa il diploma di qualifica triennale, di maestro d’arte, di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità o attestati di qualifica professionale. La convenuta era in possesso di un diploma di maturità, mai contestato, che le avrebbe consentito di accedere onestamente al rapporto. Le mansioni ATA — accoglienza e sorveglianza degli alunni, pulizia dei locali, assistenza durante il pasto, ausilio agli alunni portatori di handicap — sono elementari e non presuppongono particolari specializzazioni. Non è stato provato che le prestazioni siano state inadeguate o inutili.

Ne consegue che l’illecito non ha causato danno alla pubblica amministrazione e la domanda va rigettata. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, CGC, trattandosi di decisione basata su una nuova elaborazione giurisprudenziale sopravvenuta al deposito dell’atto di citazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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