Pensione privilegiata: sola la patologia scheletrica dipende da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 111 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata presuppone la prova del nesso causale tra l’espletamento del servizio e l’insorgenza o l’aggravamento dell’infermità. Il servizio deve porsi come causa ovvero concausa efficiente e determinante, con forza preminente rispetto a fattori estranei: non basta che l’infermità si sia manifestata durante il servizio. Restano esclusi gli eventi che si pongono in totale antitesi con l’adempimento degli obblighi di servizio, né sono configurabili presunzioni di dipendenza da causa di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui l’INPS e il Ministero dell’interno hanno negato la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e hanno liquidato l’indennità una tantum di Tabella B in luogo della pensione privilegiata. Ha inoltre domandato il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di V categoria Tabella A per cumulo delle menomazioni.
Il giudice ha disposto l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che ha escluso la dipendenza dal servizio delle patologie gastroenteriche e di quella psichica, riconoscendo invece come dipendente da causa di servizio la sola patologia dell’apparato scheletrico motorio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto l’ambito del giudizio pensionistico: ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c., esso non verte sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma sull’an e sul quantum del diritto a pensione. Non vengono quindi esaminati i vizi degli atti gravati.
Quanto alla patologia gastroenterica, il Collegio Medico Legale ha ricondotto le infermità a fattori endogeno-costituzionali, tra cui la pregressa positività all’Helicobacter Pylori, l’ernia iatale, il sovrappeso e la sedentarietà. La Corte ritiene inconferente l’eccezione difensiva sull’eradicazione del batterio: l’assenza dello stesso a un esame successivo non elide l’efficacia causale nella genesi della malattia, e non trova riscontro documentale la tesi che l’infermità sia insorta dopo l’eradicazione.
In ordine al disturbo psichico, il Collegio ha individuato il fattore scatenante nel procedimento disciplinare per incompatibili modalità di custodia dell’arma e nella conseguente esclusione da un concorso interno. La Corte osserva che il rapporto informativo è richiamato per affermare la preesistenza di caratteristiche endogene, non per istituire un rapporto causale con la sanzione. E soprattutto rileva che né l’impropria custodia dell’arma né il procedimento disciplinare costituiscono fatti di servizio ex art. 64 d.P.R. n. 1092/1973: il primo in quanto condotta contrastante con gli obblighi, il secondo in quanto evento in totale antitesi con il loro adempimento.
La Corte richiama il principio secondo cui nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e debitamente documentati, con esclusione dei disagi e dei momenti di stress riconducibili al fattore di rischio ordinario. Ribadisce poi che non operano presunzioni di dipendenza da causa di servizio per le patologie verificatesi durante il servizio. Il ricorso è pertanto accolto solo parzialmente, con riconoscimento della VII categoria Tabella A per la patologia scheletrica, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi o rivalutazione, e con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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