Estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Marche n. 2 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. La parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita di ogni interesse alla decisione. La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta in considerazione della complessità della fattispecie, dello sviluppo della vicenda processuale e di circostanze sopravvenute che abbiano inciso sull’interesse dedotto in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sottoposto a dichiarazione di interesse storico-artistico, ha impugnato gli atti comunali di adozione e approvazione di un Piano di Recupero ex legge n. 457/1978, il permesso di costruire rilasciato per la riqualificazione di un ex cinema e ulteriori atti presupposti e connessi. L’immobile interessato dall’intervento è confinante con la proprietà della ricorrente.
Nel corso del giudizio è intervenuta l’estinzione della società controinteressata, con conseguente interruzione del processo e successiva riassunzione da parte della ricorrente. Sopravvenuta la decadenza del permesso di costruire per mancata esecuzione dei lavori, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso. Il Comune resistente ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della determina comunale con cui è stata disposta la decadenza dell’impugnato permesso di costruire, poiché i lavori non sono mai stati effettivamente iniziati e sono spirati i tre anni previsti per il relativo completamento. Tale circostanza sopravvenuta ha inciso sull’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Il giudice ha verificato la regolarità della rinunzia, notificata alle controparti nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ritenendo la dichiarazione conforme alle formalità di legge.
Nel ricostruire i limiti dei propri poteri, il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La giurisprudenza citata conferma la piena disponibilità dell’azione in capo al ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
La dichiarazione di rinunzia, pertanto, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di compensarle, valorizzando la complessità della fattispecie, lo sviluppo della vicenda processuale e la circostanza che il manufatto non è stato realizzato per cause sopravvenute, come documentato dagli atti depositati.
Nota della Redazione
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