Infermità da uranio impoverito: basta il rischio professionale, non il nesso certo (TAR Sicilia n. 751 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico: il rapporto di causalità è considerato insito nel rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. L’autonomia concettuale dell’indennizzo rispetto al risarcimento esclude la meccanica trasposizione dei principi sulla responsabilità civile e il ricorso al nesso di causalità materiale ex art. 2043 c.c. L’individualizzazione del giudizio impedisce di fondare il diniego sui soli studi epidemiologici, quando gli stessi non diano conto delle ragioni generali di esclusione del rischio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano arruolato dal 1984, ha preso parte a tre missioni all’estero: in Albania dal 6 aprile al 27 settembre 2000, in Kosovo dal 9 gennaio al 19 luglio 2006 e in Iraq dal 10 luglio 2018 al 20 marzo 2019. Nel febbraio 2021, all’esito di una diagnosi di carcinoma oncocitario, è stato sottoposto a nefrectomia radicale sinistra. Un referto universitario ha poi evidenziato nel tessuto renale la presenza di sedici metalli pesanti in esubero, tra cui l’uranio, in quantità ampiamente superiore alla norma.

Il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e l’equo indennizzo ex d.P.R. n. 461/2001. Il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza con decreto n. 2499 del 14 maggio 2024, recependo i pareri negativi del Comitato di verifica. Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo per eccesso di potere per travisamento del fatto e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio risolve anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel processo amministrativo la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non agli organi che hanno reso atti endoprocedimentali. Il M.E.F., avendo espresso solo il parere ex art. 6 del d.P.R. n. 461/2001, è estromesso: convenuto rituale è il solo Ministero della Difesa.

Nel merito, la controversia riguarda il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 1882 del d.lgs. n. 66/2010, rispetto al quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico.

Il passaggio centrale riguarda la natura del nesso richiesto. L’indennizzo non è risarcimento: la sua autonomia concettuale esclude che si possano trasporre meccanicamente i principi della responsabilità civile. Non opera, quindi, il nesso di causalità materiale ex art. 2043 c.c. La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 15 del 2025, secondo cui, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito, il rapporto di causalità è insito nel rischio professionale e l’onere di provare una genesi extra-lavorativa della malattia ricade sull’amministrazione.

Nel caso concreto, i rapporti informativi documentano contesti operativi ad elevata esposizione: assenza di presidi sanitari, impianti idrici vetusti, polveri, carburanti, rifiuti speciali. Il militare non presentava precedenti patologici riferibili all’infermità. Spetta dunque all’amministrazione indicare un possibile rischio alternativo, ciò che non è avvenuto.

Il Collegio esclude infine che il diniego possa fondarsi sui soli studi epidemiologici richiamati nei pareri, perché essi non danno atto delle ragioni generali di esclusione del rischio, superate dalle specifiche emergenze di causa. Il ricorso è accolto e il decreto impugnato è annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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