Collegamento sostanziale tra imprese e vincolo di aggiudicazione nei lotti (TAR Puglia n. 1102 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di partecipazione e di aggiudicazione imposto dalla stazione appaltante in una gara suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, va interpretato in senso sostanziale. Esso non opera soltanto nelle fattispecie tipizzate dall’art. 2359 cod. civ., ma si estende a ogni situazione in cui le offerte siano riconducibili a un unitario centro decisionale, cioè a un’unica organizzazione economica operante in forma di holding. La finalità è pro-concorrenziale: evitare l’accaparramento dei lotti e le concentrazioni di potere economico. L’esistenza del collegamento sostanziale deve però essere provata con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Non bastano, a tal fine, la comunanza di consulenti tecnici, di uffici o di referenti commerciali, né la mera designazione di una consorziata esecutrice.

Il Fatto

ANAS s.p.a. indice una procedura ristretta per l’ammodernamento del Corridoio plurimodale Adriatico, suddivisa in tre lotti. Il bando impone ai concorrenti di presentare offerta per un solo lotto e prevede l’esclusione da tutti i lotti per gli operatori legati da situazioni di collegamento ex art. 2359 cod. civ. o riconducibili al medesimo gruppo.

Il Consorzio Stabile Unimed, secondo classificato nel lotto 3, impugna l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Stabile Infratech. Sostiene che la consorziata esecutrice di quest’ultimo, Perrotta Group, sarebbe legata da un collegamento sostanziale con Todini Costruzioni Generali, aggiudicataria del lotto 2. Propone ricorso e motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. L’istanza cautelare è respinta e la decisione è confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti: la ricorrente ha integrato le censure originarie alla luce dei documenti prodotti in giudizio da ANAS, senza introdurre domande nuove. Nel merito, il ricorso è infondato.

Il punto di diritto ruota attorno all’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente. Secondo il TAR, la facoltà risponde all’esigenza di evitare posizioni monopolistiche e concentrazioni imputabili a un unico centro di interesse. Il giudice richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 505 del 2021 e del Cons. Stato, sez. V, n. 6481 del 2021: quando il numero di lotti è limitato, l’offerta riferibile a un unico centro decisionale va considerata unica, perché imputabile a un solo offerente sostanziale.

Applicando tale criterio, il Tribunale esclude che tra Todini e Perrotta Group sussista alcuna delle ipotesi dell’art. 2359 cod. civ. Nessuna delle due detiene la maggioranza dei voti o esercita un’influenza dominante sull’altra. Il memorandum of understanding del 03.04.2024, successivo al bando e all’aggiudicazione, si limita a delineare linee guida per una futura partnership non vincolante né esclusiva. L’unico rapporto concretamente documentato è un contratto di subappalto del 14.03.2024.

Il Collegio passa poi agli indizi offerti dalla ricorrente e li ritiene insufficienti. Le similitudini nelle offerte sono conseguenza fisiologica dell’ausilio dei medesimi consulenti tecnici, circostanza che riguarda anche un’impresa estranea alla contestazione. Le società hanno sedi e articolazioni differenti, enti accreditatori diversi, offerte sottoscritte da soggetti distinti, polizze stipulate con compagnie differenti. Gli articoli di stampa locale, per quanto suggestivi, non assurgono a prova. La stessa locazione di un ufficio nel medesimo immobile non dimostra l’influenza dominante.

È dirimente, infine, che Perrotta Group non abbia partecipato ad alcuna gara: è stata solo designata come consorziata esecutrice dell’appalto aggiudicato a Infratech. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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