Revoca permesso lungo soggiorno senza automatismo per assenza oltre dodici mesi (Cons. Stato n. 10222 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 non impone la revoca automatica del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio nazionale superiore a dodici mesi. Il comma 6 della medesima disposizione, nel richiamare i gravi e comprovati motivi che giustificano l’assenza, esclude ogni automatismo e obbliga l’amministrazione a valutare le ragioni addotte dallo straniero. L’interpretazione costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale e alla logica inclusiva dello statuto dello straniero, nonché l’inammissibilità di automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali della persona, impongono di consentire la giustificazione dell’assenza prolungata anche in sede di revoca del titolo di lungo soggiorno. Il provvedimento che si limiti alla constatazione dell’allontanamento, senza esaminare le giustificazioni procedimentali, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, era rientrato in Italia dal Paese di origine per riprendere l’attività di venditore ambulante e aveva chiesto l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE rilasciatogli nel 2004. Il Questore di Terni aveva disposto la revoca del titolo in applicazione dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 286/1998, rilevando l’assenza dal territorio nazionale per oltre quattro anni.

Lo straniero aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Umbria, deducendo di essere tornato nel Paese di origine per assistere un familiare poi deceduto, di avervi prolungato la permanenza per accudirne un altro e di non essere riuscito a rientrare per le difficoltà di circolazione legate alla pandemia. Il Tribunale, con sentenza n. 6 del 2024, aveva respinto il ricorso, ravvisando nella permanenza all’estero una scelta di vita integrativa dei presupposti della revoca. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo esegetico posto dall’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. 286/1998. Il primo giudice aveva letto la norma come espressione di un automatismo che collega all’assenza dal territorio la revoca del titolo, ritenendo che l’amministrazione avesse adeguatamente confutato le giustificazioni dell’interessato.

Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione. La disposizione, apparentemente categorica, va letta insieme al precedente comma 6, che nel disciplinare le assenze rilevanti ai fini della maturazione del periodo minimo esclude dal computo quelle dettate da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. In questa parte finale la norma esclude ogni automatismo e impone all’amministrazione di valutare la sussistenza di valide ragioni giustificative dell’assenza.

Tale conclusione è rafforzata dall’interpretazione costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale e alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché dall’inammissibilità di automatismi ostativi quando vengono in rilievo i diritti fondamentali dell’uomo. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento che preclude gli automatismi in presenza di diritti fondamentali.

Nel caso concreto, le due circostanze rimarcate dallo straniero — il contesto pandemico e la necessità di accudire un familiare dopo il decesso di un altro — costituiscono ragioni più che ragionevoli per giustificare la permanenza nel Paese di origine. L’amministrazione, quindi, non avrebbe dovuto disporre la revoca sulla sola constatazione dell’allontanamento ultradodicennale, ma avrebbe dovuto valutare in modo approfondito le giustificazioni fornite in sede procedimentale, per apprezzarne la rilevanza rispetto ai gravi e comprovati motivi.

L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza del TAR Umbria e annullamento del provvedimento della Questura. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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