Conto economale irregolare per omessa registrazione della giacenza e delle consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 59 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo deve rappresentare, con certezza e continuità, la giacenza di cassa esistente al momento dell’assunzione della gestione e la restituzione dell’anticipazione al termine della stessa. La funzione del giudizio di conto è l’accertamento della regolarità delle gestioni di denaro e beni pubblici, sicché il conto deve essere idoneo a esporre i fatti di gestione e i relativi risultati. L’omessa registrazione della giacenza iniziale e della restituzione finale, con immissione dell’agente nella disponibilità della cassa senza soluzione di continuità, integra irregolarità non sanabile dalla prassi amministrativa né dall’uso di un software gestionale interno. La mancanza del verbale di passaggio di consegne genera confusione tra gestioni successive, con responsabilità solidale degli agenti per eventuali ammanchi di incerta collocazione temporale.
Il Fatto
Il conto giudiziale n. 66405, reso dall’economo del Comune di Montagnana per l’esercizio 2019 (periodo 1° aprile – 31 dicembre 2019) e depositato il 29 giugno 2020, espone rimborsi periodici per complessivi euro 9.332,10 e spese di pari importo. Nel conto non risulta annotata l’anticipazione iniziale né alcuna scritturazione relativa alla sua restituzione.
La relazione istruttoria del magistrato del conto ha rilevato profili di irregolarità tali da impedire il discarico, sottoponendo il conto all’esame della Sezione giurisdizionale. L’agente ha chiesto la dichiarazione di regolarità sostanziale e il discarico, in subordine l’assenza di addebito per mancanza di perdite o ammanchi. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità del conto e la non ammissione a discarico, senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la funzione del giudizio di conto, diretta ad accertare la regolarità dei conti resi da chi ha maneggio di denaro pubblico, e il principio per cui il conto deve rendere i risultati della gestione in modo certo, chiaro e continuativo, come positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. La prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione dei fatti di gestione.
Quanto alla gestione economale, essa è gestione di cassa in regime di anticipazione, con responsabilità personale dell’economo per le somme ricevute; la gestione deve chiudere in pareggio, senza formazione di residui attivi o passivi. Su tali basi, l’omessa registrazione della giacenza di cassa all’assunzione e la mancata annotazione della restituzione dell’anticipazione si pongono fuori dalle regole di trasparenza, violando il principio contabile 4/2, punto 6.4, del d.lgs. n. 118/2011, che impone la restituzione dei fondi non spesi entro la fine dell’esercizio.
La Corte esclude che la prassi interna o il software gestionale trimestrale possano giustificare le irregolarità: lo strumento informatico, finalizzato alla rendicontazione interna, non può sovrapporsi agli obblighi di resa del conto né sostituirli, dovendo garantire piena tracciabilità della spesa.
Autonoma irregolarità è la mancanza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dagli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924, che perimetra le gestioni di ciascun agente e consente la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. Nel caso di specie la gestione precedente si era protratta fino al 7 maggio 2019 e risultano rimborsate spese di competenza dell’agente cessante, con confusione tra le due gestioni.
Le contestazioni su specifiche spese vengono invece superate: alla luce delle deduzioni difensive e della verifica documentale, le spese rientrano tra quelle ammissibili a carico della cassa economale. Non è irregolarità riferibile all’agente la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente non ammesso a discarico, senza addebito.
Nota della Redazione
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