La prescrizione del danno erariale decorre dal fatto dannoso e non dal rinvio a giudizio penale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 189 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dal fatto dannoso, inteso come binomio condotta-evento, che si perfeziona con il verificarsi dell’evento stesso. In caso di danno connesso all’erogazione di una somma di denaro, il termine decorre dall’effettivo pagamento, momento in cui il danno acquista i connotati della certezza e dell’attualità. L’azione di responsabilità amministrativa non può essere ancorata agli esiti del procedimento penale, non sussistendo una automatica correlazione tra richiesta di rinvio a giudizio e scoperta del danno. L’occultamento doloso che giustifica il differimento del termine prescrizionale alla data di scoperta del danno non può essere configurato in re ipsa in presenza di atti amministrativi pubblicati e conoscibili, richiedendo la prova di una condotta attiva volta a dissimulare l’illecito o la violazione di obblighi di comunicazione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazio aveva citato in giudizio amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Latina per il risarcimento del danno erariale, articolato in due poste: la prima, relativa a illegittimi pagamenti effettuati in favore della società di calcio concessionaria degli impianti sportivi comunali per interventi manutentivi che sarebbero spettati alla stessa; la seconda, riguardante la spesa inutilmente sostenuta per l’approvazione di piani particolareggiati poi annullati in quanto contrastanti con la normativa urbanistica. Il giudice di primo grado, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ritenendo che le notizie di danno fossero già note alla Procura contabile in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio. La Procura territoriale ha proposto appello, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere solo dal momento in cui le indagini penali avevano disvelato compiutamente il danno e il doloso occultamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 190, comma 2, del codice di giustizia contabile, rilevando che l’atto di impugnazione indicava chiaramente il capo censurato (quello sulla prescrizione) e le modifiche richieste, in conformità al principio di sostanzialità che ispira il sistema processuale contabile.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi della Procura appellante, confermando che la nota del Segretario generale del Comune del 25 novembre 2015, corredata dalla relazione dell’Avvocatura comunale, costituiva una notizia di danno specifica, concreta e circostanziata, contenente tutti gli elementi essenziali per l’esercizio dell’azione erariale relativamente alla prima posta di danno. La Corte ha evidenziato come l’atto di citazione di primo grado riproducesse fedelmente i contenuti e i termini della citata relazione, dimostrando l’idoneità della segnalazione a fondare l’azione.
Quanto alla seconda posta di danno, la Corte ha confermato che la conoscenza delle criticità dei piani particolareggiati era piena già prima del maggio 2015, rilevando che i provvedimenti pianificatori erano stati pubblicati negli anni 2012-2014, con conseguente piena conoscibilità delle illegittimità. Il Collegio ha ancorato il dies a quo della prescrizione alla data di completamento dei pagamenti ai professionisti, risalente al 2014, momento in cui il danno aveva acquistato i connotati di certezza e attualità, richiamando il principio fissato dalle Sezioni Riunite per cui la prescrizione decorre dall’effettivo pagamento.
Quanto alla invocata sospensione dei termini per la legislazione emergenziale Covid, la Corte ha ritenuto dirimente che, anche considerando tale proroga, il termine quinquennale era comunque spirato alla data della costituzione in mora del 2020. In ogni caso, l’istituto dell’occultamento doloso, come novellato dalla legge n. 1/2026, non poteva trovare applicazione in assenza di una condotta attiva di dissimulazione o della violazione di obblighi di comunicazione, non essendo configurabile un occultamento in re ipsa in presenza di atti amministrativi pubblici e conoscibili.
Nota della Redazione
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