Nessun danno da noleggio full service dei cassonetti senza prova dell’antieconomicità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 290 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori di società in house, la scelta gestionale di ricorrere al noleggio full service dei contenitori per la raccolta dei rifiuti non integra danno erariale quando il requirente non provi l’antieconomicità dell’operazione rispetto all’acquisto. I parametri di quantificazione fondati sul prezzo di un contratto infragruppo, sul costo della successiva transazione o su gare non comparabili per tipologia merceologica non assolvono all’onere probatorio. Non sussiste colpa grave ove la decisione sia adottata in conformità agli atti programmatici societari e sulla base di proposte tecniche degli uffici competenti.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio, con atto di citazione del 2019 e successiva citazione integrativa, i componenti del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato di una società in house di Roma Capitale, attiva nella raccolta dei rifiuti. L’addebito riguarda la scelta di ricorrere alla locazione full service di oltre ventottomila cassonetti, anziché all’acquisto degli stessi con gestione interna dei servizi accessori.
La Procura ha quantificato il danno in oltre diciannove milioni di euro, articolando quattro criteri alternativi di calcolo. Nel 2024, nelle more di un articolato percorso processuale, la stessa Procura ha introdotto un nuovo giudizio sui medesimi fatti, mutando l’elemento soggettivo in dolo eventuale e riducendo a tre le quantificazioni alternative. I due procedimenti, riuniti, sono stati decisi unitariamente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto disposto la riunione dei due giudizi, ravvisando connessione soggettiva e oggettiva, essendo l’amministrazione asseritamente danneggiata sempre la medesima società. Ha poi dichiarato ammissibile l’intervento ad adiuvandum della società, escludendo il dedotto conflitto di interessi.
Sul piano preliminare, il Collegio ha rilevato che le eccezioni di nullità relative al primo giudizio sono coperte dal giudicato interno formatosi con la sentenza d’appello, non essendo il giudizio di rinvio un nuovo processo. Le censure sulle difformità tra citazioni sono state quindi superate. Quanto alla terza citazione, pur riconoscendone le discrasie — il mutamento dell’elemento soggettivo e delle quote di riparto — il giudice l’ha ritenuta sufficientemente chiara.
Nel merito, la decisione è stata assunta applicando il principio della ragione più liquida, pacificamente operante anche nel giudizio contabile. Il Collegio ha escluso la prova del danno. Il costo della transazione, in particolare, non può fondare l’antieconomicità della scelta: essa ha chiuso un contenzioso sorto in fase esecutiva per reciproci inadempimenti, con reciproche concessioni. Il prezzo posto a parametro proveniva da un contratto infragruppo, quindi non espressivo di un valore di mercato, e riferito a pezzi da assemblare anziché a manufatti finiti. La comparazione con le gare del 2016 non è attendibile, perché relativе a cassonetti di qualità inferiore e in parte andate deserte. Errata, inoltre, la considerazione dell’IVA quale voce di costo, trattandosi di partita di giro.
La Corte ha poi valorizzato i costi che l’acquisto avrebbe comportato: manutenzione, anche straordinaria, pezzi di ricambio, trasporto e stoccaggio, oltre agli oneri finanziari del ricorso al credito, non praticabile dalla società per i vincoli assunti. Sotto il profilo soggettivo, la condotta degli amministratori non è apparsa né dolosa né gravemente colposa: le decisioni si fondavano sulla relazione previsionale approvata e non contestata dal socio, nonché su proposte tecniche motivate degli uffici. L’aumento del quinto d’obbligo, previsto nei bandi, costituiva facoltà contrattuale legittima secondo la disciplina allora vigente.
Le domande di entrambi i giudizi sono state quindi rigettate, con assoluzione dei convenuti e condanna della società intervenuta alle spese di lite.
Nota della Redazione
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